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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1973, n. 19

CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 3 aprile 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Negli esercizi dal 1973 al 1976, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 4% in ragione d' anno, sui mutui - contratti o da contrarre
- a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.
Art. 2
I contributi saranno corrisposti, nei limiti della somma stanziata, per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:
a) impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori;
b) installazione di impianti singoli o collettivi per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;
c) elettrificazione industriale in aree destinate ad insediamenti artigiani;
d) costruzione di impianti ed acquisto di attrezzature destinati alla commercializzazione della produzione artigiana, in mercati nazionali ed esteri e agli acquisti collettivi di materie prime, semilavorate, di prodotti finiti e all'assunzione di lavori, da parte di imprese artigiane all'uopo associate;
e) costruzione di immobili e acquisto di attrezzature da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori, e ad ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;
f) acquisto e ammodernamento di macchinari ed attrezzature.
La Giunta, avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare, determina per ciascun esercizio, entro il 31 gennaio, i criteri di priorità degli interventi per le iniziative di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi programmatici generali e delle particolari esigenze di sviluppo del settore artigianale.
Le domande di contributo per iniziative in corso di attuazione sono ammissibili solo per l'esercizio 1973, purchè siano presentate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge e i lavori abbiano avuto inizio o le forniture siano state eseguite dopo il 31 dicembre 1972.
Art. 3
Il contributo verrà accordato, nella misura prevista dall'art. 1, per la somma riconosciuta dalla Commissione tecnica regionale di cui all'art. 5 della presente legge.
Nell'ammissione al contributo la Commissione dovrà tenere conto dei benefici che le imprese richiedenti abbiano eventualmente ottenuto ai sensi della legge regionale 22 novembre 1972, n. 12.
Il contributo non verrà concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con crediti erogati da o per il tramite della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane o con altre forme di credito agevolato.
Il contributo nella misura dell'art. 1 è limitato ad un periodo massimo di anni 10.
Art. 4
La domanda per ottenere il contributo, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario della opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa, deve essere presentata al Presidente della Regione.
Le domande verranno trasmesse, a cura della Regione, alle Commissioni provinciali per l'Artigianato nel cui territorio hanno sede l'impresa o i gruppi di imprese associate, o alla Commissione regionale per l'Artigianato, nel caso di domande per iniziative promosse da imprese associate a livello interprovinciale o regionale.
Nella domanda dovranno elencarsi i contributi ed i finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa.
La Commissione provinciale per l'Artigianato o la Commissione regionale per l'Artigianato, entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda, debbono esprimere il proprio motivato parere.
Le domande, corredate dal parere della Commissione provinciale per l'Artigianato o della Commissione regionale dell'Artigianato, saranno sottoposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, all'esame della Commissione tecnica regionale, la quale emetterà il proprio motivato parere entro 90 giorni dal ricevimento della pratica.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui piani di finanziamento.
La Commissione può chiedere modifiche o varianti al progetto tecnico e al piano finanziario.
Il parere della Commissione indicherà anche la somma in capitale per la quale propone che l'iniziativa debba essere ammessa a contributo.
Art. 5
La Commissione tecnica regionale, di cui ai precedenti articoli, è nominata dal Presidente della Regione ed è composta:
- dall'assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- da tre funzionari della Regione designati dalla Giunta regionale, fra quelli che prestano la propria attività nel settore dell'artigianato, dell'industria e dell'urbanistica;
- da tre rappresentanti della categoria designati dalla Commissione regionale per l'Artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;
- da tre esperti indicati dal Consiglio regionale, iscritti agli albi professionali e che esercitano la attività nei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.
Nelle deliberazioni della Commissione tecnica, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.
Art. 6
La Giunta regionale, visto il parere della Commissione provinciale per l'Artigianato o della Commissione regionale per l'Artigianato e tenuto conto delle determinazioni e delle graduatorie stabilite dalla Commissione tecnica regionale, delibera la concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità di erogazione degli stessi.
Gli affidamenti deliberati dalla Giunta per mutui da contrarre decadono se il richiedente non ottenga il finanziamento da parte dell'Istituto di Credito entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la deliberazione diviene esecutiva.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici.
Il contributo verrà versato, da parte della Regione, direttamente all'Istituto di Credito, il quale provvederà ad adeguare i piani di ammortamento tenendo conto dello stesso.
Art. 7
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui, sono stabiliti per gli anni dal 1973 al 1976 i seguenti limiti di impegno: L.350.000.000 per l'esercizio 1973 L.150.000.000 per l'esercizio 1974 L.200.000.000 per l'esercizio 1975 L.200.000.000 per l'esercizio 1976.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione, relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti sono così determinate: L.350.000.000 per l'esercizio 1973 L.500.000.000 per l'esercizio 1974 L.700.000.000 per l'esercizio 1975 L.900.000.000 per l'esercizio 1976 L.900.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982 L.550.000.000 per l'esercizio 1983 L.400.000.000 per l'esercizio 1984 L.200.000.000 per l'esercizio 1985.
Per l'esercizio 1973, alla iscrizione del limite di impegno di L.350.000.000 si provvede mediante il prelievo di L.250.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso; nonchè mediante la riduzione di L.100.000.000 del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.
Alle maggiori spese di L.150.000.000 nell'esercizio 1974, di L.200.000.000 nell'esercizio 1975, di L.200 milioni nell'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, la Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, in ciascuno degli esercizi considerati rispetto a quello immediatamente precedente.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Capitolo 70120
" Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine " (Titolo II - Sezione 4 Rubrica 10a - Categoria 11a)
L.350.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Capitolo 75100
" Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 aprile 1973

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