Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi volti al potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di cooperative tra produttori agricoli o loro consorzi, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore dei soci.
Tali contributi potranno essere concessi anche a favore di coltivatori diretti che si associno per affidare ad un tecnico la direzione tecnica delle loro aziende, ovvero per attuare programmi di assistenza tecnica, ed a cooperative di conduzione.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.
L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

Espandi Indice