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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20

Art. 5

(sostituito comma 3 da art. 18 L.R. 20 aprile 1979 n. 10;

sostituito comma 2 da art. 15 L.R. 20 ottobre 1979 n. 31)

L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge, viene affidata agli Ispettorati agrari provinciali.
L'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2 è affidata a istituti finanziatori, i quali, per le domande presentate da imprenditori associati e da cooperative, sono tenuti a chiedere il nulla-osta all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dai predetti Ispettorati sentito il parere di un'apposita Commissione provinciale, presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato e composta di rappresentanti delle organizzazioni cooperative, professionali, dei produttori e sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni medesime. La Commissione si riunisce presso la sede della Provincia; le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

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