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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20

Art. 6

(aggiunto comma dopo il comma 2 da art. 6 L.R. 25 maggio 1974 n. 19)

Sulle iniziative di cui all'art.3 ha facoltà di esprimersi la Provincia.
La Provincia predetta si esprime entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle istruttorie da parte dei competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Sulle iniziative di cui all'articolo 3, relativamente al territorio del circondario di Rimini, ha facoltà di esprimersi, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, il Comitato circondariale.

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