Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/07/2021 | ||
2. | 27/12/2017 | ||
3. | 29/12/2015 | ||
4. | 21/12/2007 | ||
5. | 29/12/2006 | ||
6. | 10/07/2006 | ||
7. | 22/12/2005 | ||
8. | 28/07/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/12/1999
LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE
Art. 9
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge tra gli Enti e gli Istituti di credito ed i provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 1, per la singola spesa ammessa a contributo, sono adottati dalla Giunta regionale avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare.