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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato27/12/2017
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato21/12/2007
5. Testo Coordinato29/12/2006
6. Testo Coordinato10/07/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Originale28/07/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/12/1999

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20

Art. 9
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge tra gli Enti e gli Istituti di credito ed i provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 1, per la singola spesa ammessa a contributo, sono adottati dalla Giunta regionale avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare.

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