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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi volti al potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di cooperative tra produttori agricoli o loro consorzi, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore dei soci.
Tali contributi potranno essere concessi anche a favore di coltivatori diretti che si associno per affidare ad un tecnico la direzione tecnica delle loro aziende, ovvero per attuare programmi di assistenza tecnica, ed a cooperative di conduzione.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.
L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.
Art. 2

(aggiunto comma dopo il comma 3 da art. 2 L.R. 25 gennaio 1974 n. 7)

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, con decorrenza dal 1 novembre 1972, contributi in conto interessi per la concessione, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, e di cooperative agricole dell'Emilia-Romagna. Detti contributi sono pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie - e una quota, corrispondente al tasso del 3%, che resta a carico dei beneficiari.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con preferenza a coltivatori diretti proprietari e fittavoli, a mezzadri, a coloni, nonché a cooperative di conduzione terreni, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed a stalle sociali.
Allorché titolari del prestito siano imprenditori agricoli non associati, i contributi regionali di cui al presente articolo non possono essere concessi per una quota globale di prestito superiore a lire 4 milioni.
I contributi di cui al I comma sono concessi a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori anche per gli scopi di cui all'articolo 2, punto 4, lettera a) della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno.
I contributi di cui al primo comma sono concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno, e secondo i criteri di cui all'art. 11 del D.M. 20 gennaio 1967, concernente l'applicazione della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno, salvo per quanto attiene ai limiti di cui al comma precedente.
Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte con atto di Giunta regionale a favore di ciascun istituto od ente autorizzato provvede la Giunta stessa sulla base di appositi resoconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate, conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite dalla Giunta regionale.
L'importo del concorso regionale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50%.
L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 2.400.000.000, dei quali lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.
abrogato
Art. 4
I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della presente legge, allorché accordati ad imprenditori agricoli appartenenti ad una delle categorie elencate nel primo comma dell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454 Sito esterno ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno e successive integrazioni e modificazioni se ed in quanto applicabili.
Art. 5

(sostituito comma 3 da art. 18 L.R. 20 aprile 1979 n. 10;

sostituito comma 2 da art. 15 L.R. 20 ottobre 1979 n. 31)

L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge, viene affidata agli Ispettorati agrari provinciali.
L'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2 è affidata a istituti finanziatori, i quali, per le domande presentate da imprenditori associati e da cooperative, sono tenuti a chiedere il nulla-osta all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dai predetti Ispettorati sentito il parere di un'apposita Commissione provinciale, presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato e composta di rappresentanti delle organizzazioni cooperative, professionali, dei produttori e sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni medesime. La Commissione si riunisce presso la sede della Provincia; le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 6

(aggiunto comma dopo il comma 2 da art. 6 L.R. 25 maggio 1974 n. 19)

Sulle iniziative di cui all'art.3 ha facoltà di esprimersi la Provincia.
La Provincia predetta si esprime entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle istruttorie da parte dei competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Sulle iniziative di cui all'articolo 3, relativamente al territorio del circondario di Rimini, ha facoltà di esprimersi, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, il Comitato circondariale.
Art. 7
Al finanziamento delle spese di cui agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, si provvede per l'esercizio 1972 con la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso mediante:
a) il prelievo, dal fondo indiviso di cui al cap. 48100, della somma di lire 500.000.000 a parziale copertura della spesa di cui all'art. 2, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione;
b) il prelievo dal fondo indiviso di cui al cap. 75100 della somma di lire 1.550.000.000, a parziale copertura delle spese di cui all'art. 3, primo e secondo comma, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione;
c) la iscrizione al cap. 04200 dello stato di previsione dell'entrata, già inserito per memoria nel bilancio per l'esercizio 1972, della nuova entrata di lire 1.400.000.000 corrispondente alla ripartizione per il 1972 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 Sito esterno per la quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna con decreto in data 26 luglio 1972 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, intendendo tale maggiore entrata destinata a saldo di copertura delle spese di cui ai precedenti artt. 1 e 2 per lire 700.000.000, ed a saldo di copertura delle spese di cui al precedente art. 3 per lire 700.000.000.
Per l'esercizio 1973, alla copertura finanziaria della spesa di lire 520.000.000 risultante dalla differenza fra la spesa globale stanziata dalla presente legge per l'esercizio 1972, detratta la parte finanziata in via straordinaria con la nuova entrata di L.1.400.000.000, e la spesa globale stanziata per l'esercizio 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto a lire 420.000.000 con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno;
b) quanto a lire 100.000.000 mediante la riduzione del fondo indiviso di cui al Cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione stesso.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a)Variazioni in aumento
Cap. 04200 "Assegnazioni sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo"
L.1.400.000.000
PARTE SPESA
a) variazioni in aumento
Cap. 68500 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributo in conto interessi su prestiti di conduzione". (Cap. di nuova istituzione).
L.1.200.000.000
Cap. 68200 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributo in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici". (Cap. di nuova istituzione). (Titolo 2 - sezione 4 - categoria 3 - rubrica 6)
L.2.140.000.000
Cap. 68250 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici". (Cap. di nuova istituzione).(Titolo 2 - sezione 4 - categoria 3 - rubrica 6)
L.110.000.000
b) variazioni in diminuzione
Cap. 48100 "Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".
L.600.000.000
di cui lire 500.000.000 a copertura nuove spese dell'esercizio 1972 e lire 100.000.000 della maggiore spesa per l'esercizio 1973.
Cap. 75100 "Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".
L.1.550.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 approvato dal Consiglio regionale in seduta del 21 dicembre 1972 è apportata la seguente variazione:
a) variazione in aumento
Cap. 28650 "Interventi a sostegno delle aziende e delle Cooperative agricole. Contributo per l'assistenza tecnica". Lo stanziamento viene elevato da lire 100.000.000 a lire 200.000.000.
Art. 9
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge tra gli Enti e gli Istituti di credito ed i provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 1, per la singola spesa ammessa a contributo, sono adottati dalla Giunta regionale avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare.
Art. 10
Le disposizioni della presente legge, in data posteriore al 20 aprile 1973, verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie 72/159 del 17 aprile 1972.
Art. 11
Le deliberazioni riguardanti le erogazioni di cui gli artt.1 e 3 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge potranno essere concessi nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria.

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