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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. 21

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI) ED INVALIDI CIVILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 dell' 11 maggio 1973

Art. 2
Si intendono come aventi diritto al contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1:
a) coloro che godono di trattamento pensionistico in virtù della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 Sito esterno;
b) i titolari di pensioni ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 Sito esterno;
c) i titolari di pensione erogata dalla gestione speciale istituita presso l'INPS dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 Sito esterno;
d) gli invalidi civili come definiti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno.

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