LEGGE REGIONALE 08 giugno 1973, n. 22
INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA CON LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1972, N. 12 RELATIVA A PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 9 giugno 1973
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 vengono apportate le seguenti variazioni: | ||
PARTE SPESA: | ||
a) Variazioni in diminuzione: | ||
Cap.75100 | " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " | L.1.000.000.000 |
b) Variazioni in aumento: | ||
Cap.70100 | " Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane " (Legge regionale 22- 11- 1972 n. 12) (Capitolo nuova istituzione) (Titolo II, Sezione IV, Categoria 11a, Rubrica 10a) | L.1.000.000.000 |