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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 giugno 1973, n. 22

INTEGRAZIONE DELLA SOMMA STANZIATA CON LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1972, N. 12 RELATIVA A PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 9 giugno 1973

Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 vengono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA:
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.1.000.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.70100 " Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane " (Legge regionale 22- 11- 1972 n. 12) (Capitolo nuova istituzione) (Titolo II, Sezione IV, Categoria 11a, Rubrica 10a) L.1.000.000.000

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