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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 26

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 13
L'art. 35 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Sostituzioni temporanee
Nei casi di assenza di collaboratori regionali, che fruiscano di congedi straordinari o aspettative per periodi superiori a 30 giorni, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, se non è possibile assicurare la sostituzione con personale appartenente allo stesso livello funzionale - retributivo, possono attribuire l'incarico della sostituzione ad altri collaboratori appartenenti al livello immediatamente inferiore.
In caso di vacanza di posti si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento a collaboratori regionali di attribuzioni corrispondenti al livello funzionale - retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a tre mesi e per una sola volta prima dell'espletamento del concorso.

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