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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 26

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 24
L'art. 60 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettative sindacali
I dirigenti sindacali di cui all'articolo 58 possono, a domanda della Organizzazione od organismo sindacale competente, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dirigenti sindacali da collocare in aspettativa è fissato in numero di tre in accordo con le Federazioni sindacali regionali.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

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