LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 26
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 26
L'art. 64 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Contributi sindacali
I collaboratori hanno facoltà di rilasciare una delega a favore della Organizzazione sindacale prescelta per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dalla Organizzazione sindacale medesima, sulle proprie retribuzioni o competenze mensili.
La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante comunicazione scritta alla Organizzazione sindacale interessata ed alla Amministrazione regionale.
Le ritenute così operate dalla Regione sono versate alle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità dalle stesse indicate.