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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 26

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

INDICE

Art. 1L'art. 9 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Livelli funzionali retributivi
Art. 2L'art. 10 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Coordinatore
Art. 4L'art. 14 della legge: " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Concorsi
Art. 5L'art. 15 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Determinazione dei posti da mettere a concorso
Art. 6L'art. 16 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Riserva di posti per il personale interno
Art. 7 L'art. 18 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Requisiti di ammissione
Art. 8 L'art. 19 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Svolgimento del concorso
Art. 9 L'art. 20 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Commissioni di esame
Art. 10L'art. 22 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Nomina in prova e promessa solenne
Art. 13L'art. 35 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Sostituzioni temporanee
Art. 14 L'art. 38 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Trasferimenti di sede
Art. 15 L'art. 39 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Orario di lavoro
Art. 16 L'art. 45 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Congedo ordinario retribuito per ferie
Art. 17 L'art. 47 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Congedi straordinari
Art. 18 L'art. 49 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettativa per infermità
Art. 19 L'art. 51 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettativa per servizio militare
Art. 20L'art. 53 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Lavoratori studenti
Art. 21 L'art. 56 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Assemblea
Art. 22 L'art. 57 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Rappresentanze sindacali e di categoria
Art. 23 L'art. 59 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Congedi e permessi sindacali
Art. 24L'art. 60 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettative sindacali
Art. 25 L'art. 61 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è soppresso.
Art. 26L'art. 64 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Contributi sindacali
Art. 27 L'art. 65 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Statuto dei lavoratori
Art. 28L'art. 77 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Rilevazione delle infrazioni
Art. 29 L'art. 78 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Commissione disciplinare
Art. 30L'art. 96 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Retribuzione
Art. 31 L'art. 97 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Art. 33L'art. 100 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Compensi per partecipazione a commissioni
Art. 35L'art. 105 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Dimissioni
Art. 36L'art. 109 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Art. 37L'art. 112 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Anzianità di servizio
Art. 38L'art. 113 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Trattamento economico ad esaurimento
Art. 39 L'art. 116 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Incarico di coordinatore
Art. 40L'art. 118 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Art. 41 L'art. 123 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Concorsi interni
Art. 42L'art. 125 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è soppresso.
Art. 43L'art. 127 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Norme finanziarie
Art. 45La Tabella D della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituita dalla seguente: TABELLA D
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 9 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Livelli funzionali retributivi
Il ruolo unico regionale si articola nei seguenti livelli funzionali retributivi: 1 livello - parametro 100 inserviente 2 livello - parametro 110 commesso 3 livello - parametro 130 coadiutore e agente tecnico 4 livello - parametro 175 segretario 5 livello - parametro 220 istruttore 6 livello - parametro 290 responsabile d' ufficio 7 livello - parametro 360 responsabile di settore
Art. 2
L'art. 10 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Coordinatore
La Giunta, sentita la Commissione Bilancio e affari generali, può attribuire fino a 16 collaboratori regionali appartenenti al settimo livello funzionale - retributivo l'incarico di coordinatore.
L'incarico di coordinatore ha durata triennale ed è rinnovabile.
Al coordinatore viene corrisposta, per la durata dell'incarico, la retribuzione da esso percepita nel settimo livello funzionale - retributivo maggiorata del 20%.
L'incarico di coordinatore può essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato della Giunta, sentita la Commissione bilancio e affari generali, a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti a norma dell'art. 42. Nei tre anni successivi alla revoca, l'incarico di coordinatore non potrà essere di nuovo conferito allo stesso collaboratore.
La corresponsione della maggiorazione del 20% di cui al 3 comma del presente articolo cessa per la mancata conferma o per la revoca dell'incarico.
Nell'ambito del limite indicato al primo comma l'incarico di coordinatore può essere anche attribuito a persone estranee all'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 61, comma III, dello Statuto.
Art. 3
L'art. 13 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Mobilità orizzontale fra qualifiche funzionali professionalmente omogenee
La Giunta regionale, sentita la Commissione bilancio e affari generali, può disporre per esigenze di servizio, all'interno dello stesso livello funzionale - retributivo, il passaggio di un collaboratore da una qualifica funzionale ad altra professionalmente omogenea, previo accertamento della qualificazione professionale eventualmente necessaria, sentiti l'interessato e le rappresentanze sindacali di categoria.
Art. 4
L'art. 14 della legge: " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Concorsi
Le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblici concorsi, salvo quanto disposto dagli articoli 121 e 123 della presente legge. Alle qualifiche comprese nel primo livello si accede di norma per concorso pubblico, salvo che esigenze particolari non richiedano di procedere per chiamata diretta. Tale chiamata può essere esercitata per la copertura di non oltre il 20% dei posti vacanti. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta determina con successivo provvedimento le modalità per queste assunzioni.
Il Consiglio regionale, a norma dell'art. 61 dello Statuto, può conferire, su proposta della Giunta, incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.
Il numero di tali incarichi, non cumulabili e conferibili nell'ambito dei posti vacanti per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni, non può eccedere il 10% dei posti del ruolo unico regionale stabiliti per ogni livello funzionale - retributivo.
Al personale regionale assunto per incarico a norma dell'art. 61 dello Statuto si applica il disposto dell'art. 31.
La Commissione bilancio e affari generali esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici.
Il concorso è indetto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La legge regionale di cui all'art. 60, secondo comma, dello Statuto, stabilisce le altre forme di pubblicità cui deve essere assoggettata l'indizione del concorso.
Art. 5
L'art. 15 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Determinazione dei posti da mettere a concorso
Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale o per gruppi di qualifiche funzionali professionalmente omogenee viene determinato annualmente dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Si potrà tener conto, oltre che dei posti già disponibili alla data di presentazione del bilancio, anche di quelli che si renderanno vacanti per collocamenti a riposo nel corso dell'anno a cui il bilancio stesso di riferisce.
Art. 6
L'art. 16 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Riserva di posti per il personale interno
Il 10% dei posti per la copertura dei quali vengono indetti i concorsi pubblici di cui all'art. 14 è riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando sia alle dipendenze della Regione e risulti in possesso dei requisiti stabiliti per il posto messo a concorso.
Nel caso che il computo di tale percentuale non dia luogo ad un numero intero, si procede all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore, a seconda che la frazione decimale superi o non superi il limite di 0,5.
In caso di mancata copertura di tutti o di parte dei posti riservati, si amplia corrispondentemente in sede di graduatoria finale il numero dei posti disponibili per i concorrenti esterni. Non possono beneficiare della riserva di posti quei collaboratori nei confronti dei quali, nell'anno immediatamente precedente a quello del concorso, sono stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 42 e 68.
Art. 7
L'art. 18 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Requisiti di ammissione
Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a) la cittadinanza italiana;
b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.
Per i concorsi ai posti degli ultimi due livelli funzionali - retributivi, il limite massimo di età è stabilito in 50 anni.
Sono fatte comunque salve le eccezioni stabilite da leggi speciali per particolari categorie di cittadini.
c) l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica funzionale messa a concorso;
d) il possesso dei diritti civili e politici e della buona condotta;
e) il titolo di studio richiesto per la qualifica cui appartiene il posto messo a concorso.
Fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici, il provvedimento che indice il concorso deve stabilire il titolo di studio, la qualificazione professionale e gli altri eventuali requisiti per l'ammissione al concorso.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 8
L'art. 19 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Svolgimento del concorso
Il concorso consiste in una valutazione comparativa di merito della preparazione degli ammessi, effettuata dalla Commissione di cui all'art. 20. Le modalità di svolgimento di ciascun concorso vengono stabilite nel provvedimento che indice il concorso stesso.
Art. 9
L'art. 20 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Commissioni di esame
Le Commissioni di esame sono nominate dal Consiglio regionale e sono composte:
a) da un componente effettivo con funzione di presidente, designato dalla Giunta regionale;
b) da due consiglieri regionali, eletti dal Consiglio con voto limitato;
c) da tre esperti nelle discipline e tecniche corrispondenti ai compiti propri della qualifica cui appartengono i posti a concorso, designati dalla Giunta regionale.
Uno degli esperti è scelto fra i collaboratori regionali appartenenti ad un livello funzionale - retributivo non inferiore a quello dei posti a concorso;
gli altri due esperti sono scelti fra persone estranee all'Amministrazione regionale;
d) da tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra i collaboratori regionali appartenenti ad un livello funzionale - retributivo non inferiore a quello dei posti a concorso.
Se il concorso riguarda anche o soltanto posti assegnati al Consiglio regionale, la Giunta designa il presidente ed i tre esperti d' intesa con l'Ufficio di Presidenza.
Un collaboratore regionale designato dalla Giunta esercita le funzioni di segretario.
Art. 10
L'art. 22 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Nomina in prova e promessa solenne
La nomina in prova dei vincitori del concorso è disposta dalla Giunta, e comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la effettiva assunzione del servizio.
Il servizio del concorso decade dalla nomina se non assume servizio entro il termine stabilito. Per giustificato motivo la Giunta può, in via eccezionale, prorogare di non oltre 30 giorni la data della effettiva assunzione del servizio.
La nomina decorre ai fini giuridici dalla data della relativa deliberazione ed ai fini economici dalla data in cui il collaboratore regionale abbia preso effettivo servizio.
Nell'ambito dei posti a concorso, ai vincitori è consentita, secondo l'ordine della graduatoria, la scelta della sede territoriale.
Il collaboratore, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: " Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene ". Il rifiuto di prestare la promessa solenne comporta decadenza dell'impiego.
Art. 11
L'art. 26 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Periodo di prova e giuramento La durata del periodo di prova è la seguente:
a) mesi tre per i livelli funzionali - retributivi primo, secondo, terzo e quarto;
b) mesi sei per i livelli funzionali - retributivi quinto, sesto e settimo.
Nei 30 giorni precedenti la scadenza del periodo di prova, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente, deve assumere il provvedimento di conferma della nomina oppure, in caso di esito negativo della prova, quello di proroga di tale periodo, per un tempo non superiore a quello stabilito dal primo comma, o di risoluzione del rapporto. Le decisioni di cui al comma precedente riguardanti personale assegnato al Consiglio regionale vengono adottate dalla Giunta su conforme proposta dell' Ufficio di Presidenza.
Il collaboratore, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: " Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, della Amministrazione Regionale e del pubblico bene ". Il rifiuto di prestare il giuramento comporta decadenza dall'impiego.
Nei casi di mancata conferma, la Giunta, prima di assumere il provvedimento di proroga del periodo di prova o di risoluzione del rapporto, deve sentire le rappresentanze sindacali di categoria e l'interessato, il quale, nell'ipotesi di proroga, può chiedere di essere assegnato ad un ufficio diverso da quello nel quale ha esperito il precedente periodo di prova. La proroga del periodo di prova comporta la non valutazione del primo periodo ai fini della progressione economica orizzontale. La nomina si intende comunque confermata qualora sia decorso il termine di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.
Il periodo di prova non si richiede ai collaboratori della Regione Emilia - Romagna che abbiano già favorevolmente superato tale periodo in altro livello funzionale - retributivo del ruolo regionale.
La disposizione non si applica per le nomina ai posti dei livelli funzionali - retributivi sesto e settimo.
In questi casi, se l'esito della prova risulta negativo, il collaboratore regionale è reintegrato al posto precedentemente occupato, anche in soprannumero.
Il collaboratore reintegrato al posto precedentemente occupato non può usufruire della riserva di posti di cui all'art. 16 per partecipare, per un periodo di due anni, a concorsi per qualifiche comprese nei livelli funzionali retributivi sesto e settimo.
Art. 12
L'art. 27 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Personale addetto agli uffici di gabinetto ed alle segreterie particolari
Il personale addetto agli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio, nonchè alle segreterie particolari dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza viene reperito o fra il personale dipendente dalla Regione o fra il personale estraneo, da assumersi a tempo determinato, a norma dell'art. 61 dello Statuto.
La legge sulla organizzazione degli Uffici deve contenere il numero e la definizione delle qualifiche funzionali indicative delle mansioni del suddetto personale ed i livelli funzionali - retributivi ai quali dette qualifiche sono assimilabili.
Qualora la scelta cada su personale inquadrato in livelli funzionali - retributivi inferiori a quelli ai quali sono assimilate le qualifiche di cui al comma precedente, al suddetto personale deve essere riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico il collaboratore regionale cessa di percepire l'assegno mensile e torna a svolgere le mansioni corrispondenti alla propria qualifica funzionale. Non può disporsi in alcun modo del posto del collaboratore regionale adibito agli uffici di gabinetto e di segreterie particolari.
Art. 13
L'art. 35 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Sostituzioni temporanee
Nei casi di assenza di collaboratori regionali, che fruiscano di congedi straordinari o aspettative per periodi superiori a 30 giorni, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, se non è possibile assicurare la sostituzione con personale appartenente allo stesso livello funzionale - retributivo, possono attribuire l'incarico della sostituzione ad altri collaboratori appartenenti al livello immediatamente inferiore.
In caso di vacanza di posti si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento a collaboratori regionali di attribuzioni corrispondenti al livello funzionale - retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a tre mesi e per una sola volta prima dell'espletamento del concorso.
Art. 14
L'art. 38 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Trasferimenti di sede
Il collaboratore regionale, per esigenze di servizio e nel rispetto delle mansioni assegnate, può essere trasferito ad una sede diversa rispetto a quella di assegnazione.
Il trasferimento deve essere disposto tenendo conto delle condizioni di età, di salute, di famiglia e di eventuali necessità di studio dell'interessato e dei familiari. Qualora non ostino specifiche esigenze di servizio, viene data la preferenza al collaboratore che volontariamente accetti il trasferimento.
Sui trasferimenti devono essere sentiti i responsabili degli uffici interessati e le rappresentanze sindacali di categoria.
Il trasferimento di sede può essere anche richiesto dall'interessato e la richiesta può essere accolta, salvo che non vi ostino esigenze di servizio.
Art. 15
L'art. 39 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Orario di lavoro
Il collaboratore regionale è tenuto alla esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro. L'orario per tutti i collaboratori regionali è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione dell'orario settimanale viene definita dalla Giunta regionale sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
La Giunta regionale ha diritto di procedere ad accertare, anche con sistemi meccanici ed elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.
Art. 16
L'art. 45 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Congedo ordinario retribuito per ferie
Il collaboratore regionale ha diritto ogni anno a un congedo ordinario retribuito per ferie di 30 giorni.
Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 24 giorni in uno o due periodi.
Il collaboratore assunto posteriormente al 1 gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno. Il congedo ordinario retribuito per ferie, non può tuttavia essere usufruito durante i primi 3 mesi del periodo di prova.
Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al responsabile dell'ufficio che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio, sulle quali esprimono parere i componenti della singola unità operativa. Il collaboratore la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'assessore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Il collaboratore responsabile di ufficio o servizio deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'assessore competente, all'ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Art. 17
L'art. 47 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Congedi straordinari
Il collaboratore regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti, per intero per il 1 mese e per i 4/ 5 per il mese successivo, nei seguenti casi:
a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;
b) per richiamo alle armi, purchè non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il collaboratore è collocato in aspettativa;
c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;
d) per la preparazione e la partecipazione ad esami scolastici e professionali;
e) per gravidanza e puerperio, nei termini e con le modalità di cui alla legge per la tutela delle lavoratrici madri; nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro compete l'intero trattamento economico di cui all'art. 96;
f) alle collaboratrici per affidamento a scopo di adozione di un minore, limitatamente a tre mesi; allorchè il minore, all'atto dell'affidamento, non ha compiuto i tre anni di età, le collaboratrici hanno diritto di usufruire dei benefici di cui alla legge per le lavoratrici madri;
g) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;
h) per malattia;
i) per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, nella misura massima complessiva annuale di 10 giorni.
Il congedo straordinario retribuito, fatto salvo quanto stabilito ai punti e) ed f), non può superare complessivamente, nell'arco di un anno il periodo di due mesi.
Art. 18
L'art. 49 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettativa per infermità
Trascorso l'eventuale periodo di congedo straordinario per malattia di cui all'art. 47 e perdurando i motivi di salute che impediscono la regolare ripresa del servizio, il collaboratore regionale è collocato in aspettativa. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi.
Durante l'aspettativa il collaboratore ha diritto a percepire l'intero stipendio per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi familiari.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
E' corrisposto l'intero stipendio per tutta la durata dell'aspettativa qualora questa sia dovuta ad infortunio sul lavoro o ad infermità dipendente da causa di servizio, accertata e riconosciuta secondo le modalità di cui al presente articolo.
Agli effetti del presente articolo e di quello relativo ai congedi straordinari, l'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione della infermità è effettuato, a richiesta del responsabile dell'ufficio o dell'interessato, dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti a norma dell'art. 5, penultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno. Sui criteri generali di effettuazione del controllo debbono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
A tutte le attività relative a tali accertamenti può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni.
Agli effetti dell'accertamento di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio si procede, previa domanda dell'interessato, attraverso una preliminare istruttoria a cura del responsabile dell'ufficio al quale è assegnato il collaboratore, in contraddittorio con lo stesso che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di propria fiducia. I relativi verbali vengono trasmessi ad una Commissione medica costituita da un sanitario designato dalla Giunta, da uno designato dall'interessato e presieduta da un terzo designato di comune accordo fra i due. In difetto di accordo la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di regione.
Le spese concernenti tutti gli accertamenti medici sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Analoga commissione medica è competente ad accertare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'articolo 34.
Art. 19
L'art. 51 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettativa per servizio militare
Il collaboratore regionale chiamato alle armi per servizio militare di leva viene collocato in aspettativa d' ufficio e cessa di percepire la retribuzione, mentre gli viene mantenuto il posto alla condizione che lo stesso riprenda servizio entro 10 giorni dal congedo o dalla licenza illimitata.
Il collaboratore richiamato alle armi, purchè il richiamo sia indipendente dalla sua volontà, viene collocato d' ufficio in aspettativa, decorsi i due mesi di congedo straordinario di cui all'art. 47.
Art. 20
L'art. 53 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Lavoratori studenti
I collaboratori regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno, esauriti i congedi straordinari di cui all'articolo 47, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa a norma dell'art. 50 della presente legge. La Giunta, in tal caso, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, può corrispondere all'interessato, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio di misura non superiore al 70% della retribuzione goduta.
Art. 21
L'art. 56 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Assemblea
I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea - riguardante la generalità oppure gruppi di essi - nei luoghi ove prestano la loro attività.
Le assemblee indette nei posti di lavoro dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o dal Consiglio dei delegati possono svolgersi durante l'orario di lavoro con diritto alla normale retribuzione per i collaboratori partecipanti, nel limite di 10 ore annue.
Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano collaboratori regionali, previa comunicazione al Presidente della Giunta o all'Ufficio di Presidenza, o unicamente all'organo interessato, se l'assemblea riguarda collaboratori regionali assegnati solo alla Giunta o solo al Consiglio.
Art. 22
L'art. 57 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Rappresentanze sindacali e di categoria
La Regione riconosce quali rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il Consiglio dei delegati, rappresentativo della generalità dei collaboratori regionali.
Art. 23
L'art. 59 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Congedi e permessi sindacali
I componenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 57 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali stesse.
A richiesta delle rappresentanze sindacali, i collaboratori regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria, hanno altresì diritto a congedi straordinari.
Art. 24
L'art. 60 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Aspettative sindacali
I dirigenti sindacali di cui all'articolo 58 possono, a domanda della Organizzazione od organismo sindacale competente, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dirigenti sindacali da collocare in aspettativa è fissato in numero di tre in accordo con le Federazioni sindacali regionali.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Art. 25
L'art. 61 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è soppresso.
Art. 26
L'art. 64 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Contributi sindacali
I collaboratori hanno facoltà di rilasciare una delega a favore della Organizzazione sindacale prescelta per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dalla Organizzazione sindacale medesima, sulle proprie retribuzioni o competenze mensili.
La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante comunicazione scritta alla Organizzazione sindacale interessata ed alla Amministrazione regionale.
Le ritenute così operate dalla Regione sono versate alle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità dalle stesse indicate.
Art. 27
L'art. 65 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Statuto dei lavoratori
Per quanto non previsto nel presente titolo valgono le norme stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno, in quanto compatibili.
Art. 28
L'art. 77 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Rilevazione delle infrazioni
Il responsabile dell'ufficio o servizio, il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un collaboratore regionale addetto all'ufficio o servizio da esso diretto, che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui agli artt. 66 e 75, entro 15 giorni convoca il collaboratore, gli contesta il fatto stesso e lo invita a fornire chiarimenti in merito. In tale fase il collaboratore può essere assistito dai rappresentanti sindacali da lui prescelti. Qualora il fatto in questione non risulti manifestamente insussistente, il responsabile dell'ufficio dispone gli accertamenti del caso e controlla gli eventuali elementi a discarico addotti dal collaboratore.
Se in base agli accertamenti effettuati risulti esclusa la sussistenza dell'addebito, il responsabile dell'ufficio o servizio dispone l'archiviazione degli atti. In caso contrario, trasmette gli atti alla Giunta regionale con una relazione sui fatti e sugli accertamenti svolti. La Giunta regionale contesta per iscritto gli addebiti al collaboratore il quale ha diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria e di chiedere l'allegazione agli atti di una propria memoria scritta.
Quando gli accertamenti riguardino collaboratori assegnati al Consiglio regionale o all'Organo regionale di controllo, gli atti sono trasmessi all'ufficio di Presidenza, al Comitato o alle Sezioni decentrate di controllo, secondo le rispettive competenze.
La Giunta, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato o le Sezioni decentrate di controllo, quando ritengano di escludere l'esistenza di ogni addebito dispongono l'archiviazione degli atti. In caso contrario, sentito il collaboratore interessato, con provvedimento motivato comminano la sanzione del richiamo scritto, o, nei casi più gravi, dispongono la trasmissione degli atti alla commissione disciplinare.
All'inoltro degli atti alla Commissione disciplinare provvedono la Giunta e, per il personale assegnato al Consiglio regionale l'Ufficio di Presidenza il quale ne dà comunicazione alla Giunta.
Per i responsabili di uffici o servizi le operazioni di cui al primo e secondo comma, sono svolte, quanto agli Uffici del Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza, quanto agli Uffici della Giunta, dal componente della Giunta che sovraintende al settore di cui fa parte l'ufficio o servizio, quanto agli Uffici dell'Organo regionale di controllo, dal Comitato o dalle Sezioni decentrate, secondo le rispettive competenze.
Per i collaboratori degli uffici di gabinetto o di segreteria le operazioni di cui al primo e secondo comma sono effettuate dai soggetti sulla base della cui richiesta si è provveduto alla loro assegnazione.
Art. 29
L'art. 78 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Commissione disciplinare
Ogni triennio la Giunta regionale nomina la Commissione disciplinare, della quale fanno parte:
a) un componente effettivo con funzioni di Presidente e un supplente, eletti dal Consiglio regionale;
b) tre componenti effettivi e tre supplenti, eletti dal Consiglio regionale. Ogni consigliere può votare per non più di due effettivi e non più di due supplenti;
c) tre componenti effettivi e tre supplenti per ogni livello retributivo funzionale eletti dal personale con voto segreto.
I componenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere scelti tra esperti in discipline giuridico - amministrative estranei al Consiglio ed all'Amministrazione regionale.
La commissione è di volta in volta costituita dai membri di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alla lettera c) appartenenti al medesimo livello funzionale - retributivo del collaboratore sottoposto a procedimento disciplinare.
Ai componenti che non siano collaboratori regionali spetta, per ogni seduta, una indennità pari a quella corrisposta ai membri elettivi dell'Organo regionale di controllo.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. Nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti. Le proposte sono approvate a maggioranza.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un collaboratore regionale appositamente designato dalla Giunta.
Art. 30
L'art. 96 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Retribuzione
Al personale del ruolo unico regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo di cui alla allegata Tabella D.
Decorso il periodo di prova di cui all'articolo 26, i collaboratori che rivestono la qualifica di commesso, coadiutore e agente tecnico, segretario e istruttore conseguono il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180 e 230.
La progressione economica di cui all'articolo 97 è calcolata per i collaboratori che rivestono la qualifica di commesso, coadiutore e agente tecnico, segretario e istruttore sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nessuna retribuzione aggiuntiva è dovuta per le prestazioni sia a carattere continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario e della indennità di missione fuori sede.
Allo stesso personale spetta altresì l'aggiunta di famiglia, la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità.
Art. 31
L'art. 97 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo si articola:
a) in tre classi di stipendio di importo pari al 10% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 2 , 4 e 6 anno di servizio effettivo;
b) in due classi di stipendio di importo pari al 7,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 10 e 12 anno di servizio effettivo e in una classe di stipendio di importo pari al 5% dello stipendio iniziale, conseguibile al 18 anno di servizio effettivo;
c) in aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle successive classi di stipendio, di importo pari al 2,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento dell'8 , 14 , 16 , 20 , 22 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 e 40 anno di servizio effettivo.
L'incremento massimo attribuibile nell'arco di 40 anni di permanenza in servizio nello stesso livello funzionale - retributivo è fissato nell'85% dello stipendio iniziale.
Art. 32
L'art. 98 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Riconoscimento economico di precedenti attività lavorative
Al personale proveniente da altre pubbliche Amministrazioni che, per pubblico concorso, accede agli impieghi regionali, viene riconosciuta, ai fini dell' attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, un' anzianità pari al 50% di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso l'Amministrazione di provenienza, con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle che sono previste per la qualifica funzionale regionale nella quale viene immesso.
Art. 33
L'art. 100 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Compensi per partecipazione a commissioni
Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai collaboratori della Regione i quali, su designazione della Amministrazione regionale, o in virtù dell'ufficio ricoperto presso di essa, partecipino a commissioni di esami e simili, sono direttamente versati alla Tesoreria della Regione.
Ai collaboratori regionali interessati verrà riconosciuta l'eventuale indennità di missione ed il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.
Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazione di cui all'art. 36.
Art. 34
L'art. 102 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Determinazione dei valori orario e giornaliero della retribuzione e del compenso orario per prestazioni straordinarie
Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più classi di stipendio ed aumenti periodici ed eventuali indennità, diviso per numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.
Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.
Il compenso orario per prestazioni straordinarie viene determinato sulla base dell'ammontare lordo dello stipendio mensile iniziale dei rispettivi livelli funzionali - retributivi, diviso per il coefficiente 156 e maggiorato del 25% per prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per prestazioni straordinarie notturne o festive. Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.
Art. 35
L'art. 105 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Dimissioni
Il collaboratore regionale può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla Giunta almeno trenta giorni prima della data in cui il collaboratore intende lasciare il servizio.
Se entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni la Giunta non ha provveduto a comunicare al collaboratore l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.
L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata esclusivamente per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del collaboratore.
Si applicano, quanto alle dimissioni della collaboratrice coniugata, le norme di cui all'art. 126 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.
Art. 36
L'art. 109 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Inquadramento del personale trasferito o comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di comando, alla Regione.
Il personale trasferito alla Regione a norma dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a norma dell'art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno e del
DM 1 agosto 1972 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonchè quello comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di comando, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, viene inquadrato, eventualmente anche in soprannumero, in uno dei livelli funzionali - retributivi previsti dall'articolo 9, sulla base delle corrispondenze indicate nella Tabella B allegata.
L'inquadramento ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 120. La decorrenza agli effetti giuridici ed economici è fissata al 1 aprile 1972 o a quella posteriore data nella quale il personale ha iniziato il servizio presso la Regione. Nei confronti del personale trasferito a norma dell'art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno, la decorrenza giuridica ed economica è fissata al 1 luglio 1972. Il collaboratore il cui stato giuridico ha subito variazioni in data successiva a quelle sopraindicate, verrà inquadrato, agli effetti giuridici, dalla data della intervenuta modificazione, con facoltà, peraltro, di optare per la decorrenza generale, nel qual caso in sede di primo inquadramento non fruisce degli effetti della variazione verificatasi.
Per i collaboratori comandati o temporaneamente assegnati in attesa di formale comando, o assunti direttamente, inquadrati nel ruolo unico regionale, che abbiano assunto servizio anteriormente al 1 aprile 1972 viene corrisposto un assegno " una tantum " pari alla differenza fra il trattamento economico previsto dall'inquadramento nel ruolo unico regionale calcolato nel periodo dalla data di assunzione in servizio e il 1 aprile 1972 e quanto ciascun collaboratore ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo sulla base del trattamento economico dell'Ente di provenienza conteggiando anche le somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario o per indennità di missione.
Il personale delle Amministrazioni dello Stato comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di formale procedura di comando alla Regione per le esigenze della prima costituzione degli uffici, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, è inquadrato - anche in pendenza dell'emanazione del provvedimento con il quale a mente del penultimo comma dell'art. 68 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno, vengono ad esso applicate le disposizioni di cui ai precedente commi dello stesso articolo - sulla base della qualifica ad esso spettante a norma del primo comma dello stesso art. 68.
Il personale comandato, o temporaneamente assegnato in attesa di procedura di comando, viene inquadrato, a domanda, nei livelli funzionali - retributivi di cui alla presente legge.
La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla data nella quale l'Amministrazione avrà comunicato, nel corso della procedura per l'inquadramento, la posizione giuridica ed economica che il collaboratore conseguirà per effetto dell'inquadramento stesso. Qualora sia richiesto, o proposto d' ufficio, l'inquadramento nel livello funzionale - retributivo immediatamente superiore, ai sensi del successivo art. 115, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data della comunicazione del provvedimento della Commissione paritetica di cui all'art. 115, primo comma.
Art. 37
L'art. 112 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Anzianità di servizio
In sede di primo inquadramento agli effetti del trattamento economico la Regione riconosce al personale di cui all'art. 109 il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza con le seguenti modalità: 100% per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento, del comando, o della temporanea messa a disposizione, 80% per il servizio effettuato in carriere inferiori.
E' pure valutato per intero il servizio prestato in enti di diritto pubblico soppressi, i cui dipendenti sono stati inquadrati con provvedimento legislativo nei ruoli dello Stato.
Gli effetti economici del riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo hanno applicazione: per il 50% dalla data stabilita all'art. 109 per la decorrenza economica dell'inquadramento, per il 25% dal 1 gennaio 1974 e per il residuo 25% dal 1 gennaio 1975.
L'attribuzione differita al 1 gennaio 1974 ed al 1 gennaio 1975 viene anticipata nel caso di presentazione da parte del collaboratore regionale di domanda di collocamento a riposo. In tale caso l'attribuzione degli aumenti periodici differiti alle date sopraindicate viene effettuata dal trentesimo giorno antecedente a quello indicato dall'interessato per il proprio collocamento a riposo.
Il disposto del 3 comma del presente articolo non si applica al personale che, nell'ente di provenienza, ha già ottenuto il riconoscimento, agli effetti economici, di una anzianità di servizio la quale, valutata a norma dell'articolo 97, comporta una progressione economica superiore al 50%. Gli effetti economici del riconoscimento di cui al primo comma di applicano in tal caso come segue:
- alla data stabilita dall'art. 109 per la decorrenza economica dell'inquadramento viene liquidata, in luogo del 50%, la maggior percentuale da determinarsi in base all'anzianità già riconosciuta nell' ente di provenienza, valutata con i criteri dell'art. 97;
- al 1 gennaio 1974 viene liquidata la metà della eventuale differenza fra il 100% e la percentuale di cui al punto che precede ed il residuo al 1 gennaio 1975.
Art. 38
L'art. 113 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Trattamento economico ad esaurimento
Agli Ispettori generali ed ai Direttori di divisione trasferiti o comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, e 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico stabilito per detta qualifica dall' art. 68 del DPR 30 giugno 1972 n. 748 Sito esterno con le modalità previste nel medesimo decreto.
Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.
I dirigenti superiori sono inquadrati nel settimo livello funzionale - retributivo stabilito dalla presente legge.
I dirigenti superiori, in sede di primo inquadramento, possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al settimo livello, mantenendo come assegno personale da riassorbirsi con i futuri miglioramenti la eventuale differenza tra il trattamento ad esaurimento e quello del settimo livello.
Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello previsto negli articoli che precedono, fatto salvo il disposto dell'art. 20 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 Sito esterno, concernente l'orario di lavoro e le prestazioni straordinarie, che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento.
Art. 39
L'art. 116 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Incarico di coordinatore
L'incarico di coordinatore, fino all'entrata in vigore della legge sull'organizzazione degli uffici, può essere attribuito anche a collaboratori appartenenti al sesto livello, quando non siano disponibili posti nel settimo livello retributivo - funzionale. Al collaboratore incaricato delle funzioni di coordinatore viene, per la durata dell'incarico, corrisposta la retribuzione da esso percepita nel sesto livello funzionale retributivo, maggiorata del 20%.
Il rinnovo dell'incarico previsto dal secondo comma dell'art. 10 può essere disposto soltanto per il collaboratore che abbia conseguito l'inquadramento al settimo livello funzionale - retributivo.
Art. 40
L'art. 118 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Numero dei posti del ruolo unico provvisorio e determinazione dei posti vacanti
Il numero dei posti del ruolo unico regionale e la loro ripartizione nei livelli funzionali - retributivi saranno determinati, come previsto dall'art. 12, dalla legge sull'organizzazione degli uffici.
Fino all'entrata in vigore di tale legge, il ruolo unico regionale ha carattere provvisorio. Esso è costituito da n. 2180 posti distribuiti nei livelli funzionali retributivi come indicato nella Tabella C allegata.
Il numero dei posti vacanti, per la copertura dei quali il Consiglio regionale può indire concorsi a norma degli artt. 122 e 123, è determinato per ogni livello funzionale - retributivo dalla differenza fra il numero dei posti indicati nella Tabella C allegata e quello del personale inquadrato in base al disposto degli artt. 109, 111, 115.
Se in conseguenza del predetto inquadramento
- il quale, a mente dell'art. 109, può anche comportare la collocazione in alcuni livelli di personale in soprannumero rispetto a quello previsto dalla Tabella C allegata - venisse a determinarsi in qualche livello il totale esaurimento dei posti previsti o la riduzione di quelli disponibili al di sotto del 10%, o del 20% con riferimento al sesto e settimo livello, di quelli stabiliti, il Consiglio regionale potrà egualmente indire i concorsi di cui agli artt. 122 e 123 o attribuire incarichi a norma dell'art. 61 dello Statuto, anche per tali livelli alla condizione che, oltre a non superare il numero complessivo dei posti vacanti nel ruolo provvisorio, le eventuali nuove assunzioni siano effettuate in numero non superiore al 10%, o al 20% per il sesto e settimo, dei posti attribuiti ad ogni singolo livello dalla Tabella C allegata.
Art. 41
L'art. 123 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Concorsi interni
Il Consiglio regionale, entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, può bandire su proposta della Giunta, per la copertura di non più del 5% dei posti vacanti determinati a norma dell'articolo 15, concorsi riservati a quel personale ancora dipendente dalla Regione alla data del bando, che sia stato inserito nei livelli funzionali - retributivi in sede di primo inquadramento.
Ai concorsi interni si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16.
I concorsi interni di cui al presente articolo vengono svolti con le stesse modalità stabilite dall' art. 19.
Art. 42
L'art. 125 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è soppresso.
Art. 43
L'art. 127 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente: Norme finanziarie
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'inquadramento del personale di cui agli artt. 109 e 111 ammontanti a L.8.105.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e precedenti e Lire 11.940.000.000 per l'esercizio finanziario 1973, comprensive di tutte le somme erogate od in via di erogazione al personale dipendente, e di quelle rimborsate od in via di rimborso agli enti di provenienza, fanno carico:
quanto a L.8.105.000.000, di cui L.530.000.000 per oneri riflessi a carico del personale dipendente, ai capitoli di spesa n. 00100, 04300, 04320, 04330, 07200, 07250, 95100, relativi agli stanziamenti di spesa per il personale per l'esercizio finanziario 1972.
A tal fine gli stanziamenti dei capitoli 04300, 04320, 07200 e 95100 vengono aumentati rispettivamente di L.150.000.000, L.415.000.000, Lire 100.000.000 e L.65.000.000 mediante storno dai seguenti capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio 1972: Capitolo 04800 per L.200.000.000; Capitolo 05700 per L.25.000.000; Capitolo 07700 per Lire 20.000.000; Capitolo 46600 per L.20.000.000; mediante prelevamento della somma di L.55.000.000 dal fondo di cui al Cap. 75100; mediante la iscrizione sul Capitolo di Entrata n. 08100 di una maggiore entrata di L.345.000.000 corrispondente agli oneri riflessi a carico del personale e mediante la iscrizione nella parte entrata delle Contabilità speciali nello stabilimento speciale relativo al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori di una nuova entrata di L.65.000.000 corrispondente agli oneri riflessi a carico del personale dipendente;
quanto a L.11.940.000.000, di cui L.875.000.000 di oneri riflessi a carico del personale dipendente, ai seguenti capitoli di spesa per il personale inseriti sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973;
quanto a L.470.000.000 al Capitolo 00250, il cui stanziamento è stato elevato di L.40.000.000 mediante prelevamento dal Fondo di cui al capitolo 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973;
quanto a L.7.965.000.000 al Capitolo 04340, il cui stanziamento è stato elevato di L.3.565.000.000;
mediante prelevamento di L.1.400.000.000 dal Fondo di cui al Cap. 75100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, mediante prelevamento di L.250.000.000 dal Fondo di cui al Cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; mediante la riduzione di L.420.000.000 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno del Fondo indiviso di cui al Cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 il cui stanziamento era stato destinato anche al finanziamento della presente legge, come da elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio stesso; mediante la iscrizione di una maggiore entrata di L.450.000.000 sul Capitolo 08100 del bilancio per l'esercizio 1973 " ritenute per oneri riflessi a carico del personale " corrispondenti agli oneri riflessi a carico del personale dipendente e mediante la iscrizione di maggiori e nuove entrate ai capitoli 01100, 06350, 06200 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, rispettivamente di L.205.000.000; L.200.000.000 e L.640.000.000; quanto a L.730.000.000 al Capitolo 04345; quanto a L.205.000.000 al Capitolo 04360;
quanto a L.830.000.000 al Capitolo 07210, il cui stanziamento è stato elevato di L.210 milioni mediante prelevamento di pari somma dal Fondo di cui al Cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; quanto a L.60.000.000 al Capitolo 07215;
quanto a L.1.680.000.000 al Cap. 95110 delle contabilità speciali il cui stanziamento viene assestato attraverso lo storno di L.200 milioni a favore del Cap. 95200 dello stesso Stabilimento speciale.
La nuova entrata di L.125 milioni relativa agli oneri riflessi a carico del personale conseguente alla applicazione della presente legge viene iscritta nella parte entrata delle Contabilità speciali, nello stabilimento speciale relativo al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori e viene parimenti destinata ad elevare ulteriormente lo stanziamento del Cap. 95200 della parte spesa dello stesso stabilimento speciale.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 113 della presente legge valutati rispettivamente in L.720.000.000 nell'esercizio 1974 rispetto all'esercizio 1973 ed in L.720.000.000 nell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale fa fronte con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione, che a partire dall' 1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1972, a termini del combinato disposto del secondo e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 44
L'art. 128 della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituito dal seguente:
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973
Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972, la cui durata è stata protratta al 31 dicembre 1973 ai sensi della legge 30 marzo 1973, n. 93 Sito esterno, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap.08100 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale dipendente " (Partite che si compensano con la 20) Da L.120.000.000 a L.465.000.000 in + L.345.000.000
Cap.45130 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale dipendente dagli ex INIASA, INAPLI, ENALC "(Partite che si compensano con la 20) in + L.65.000.000
Totale maggiori entrate L.410.000.000
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.04300 " Spesa per il personale " Da L.1.525.880.024 a L.1.675.880.024 in + L.150.000.000
Cap.04320 " Spese di personale ed accessorie relative al personale statale trasferito coi decreti delegati " Da L.4.720.000.000 a L.5.135.000.000 in + L.415.000.000
Cap.07200 " Spesa per il personale " Da L.742.500.000 a L.842.500.000 in + L.100.000.000
Cap.95100 " Gestione del Fondo per la formazione professionale dei lavoratori, degli apprendisti e del Fondo per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili( FAPL) " Da L.4.840.973.460 a L.4.905.973.460 in + L.65.000.000
Totale maggiori spese L.730.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.04800 " Spese d' ufficio " Da L.526.700.000 a L.326.700.000 in - L.200.000.000
Cap.05700 " Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco autovetture " Da L.120.000.000 a L.95.000.000 in - L.25.000.000
Cap.07700 " Spese d' ufficio " Da L.109.000.000 a L.89.000.000 in - L.20.000.000
Cap.46600 " Fondo per spese impreviste " Da L.20.000.000 a L.0 in - L.20.000.000
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " Da L.55.000.000 a L.0 in - L.55.000.000
Totale minori spese L.320.000.000
Il capitolo 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del bilancio per l'esercizio 1972 è ridotto della somma di Lire 420.000.000 a favore del capitolo 04340 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " del Bilancio per l'esercizio 1973, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.
All'elenco n. 2 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:
a) Variazione in diminuzione:
Progetto di legge regionale per l'inquadramento del personale meno L.350.000.000
Progetto di legge regionale per l'istituzione di un centro ricerche e programmazione per la formazione professionale permanente meno L.10.000.000
Progetto di legge regionale per la costituzione dell'Istituto regionale di sanità meno L.10.000.000
Progetto di legge regionale per la costituzione dell'Ente di sviluppo agricolo meno L.50.000.000
Totale riduzione Cap. 48100 L.420.000.000
All'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:
a) Variazione in diminuzione:
Progetto di legge regionale per l'Azienda Valli di Comacchio meno L.30.000.000
Progetto di legge regionale relativo alla costituzione di una società per la Cispadana e connesse aree di sviluppo economico meno L.15.000.000
Progetto di legge regionale relativo alla costituzione di una società per il sistema portuale di Ravenna in funzione dell'entroterra emiliano - romagnolo meno L.10.000.000
Totale riduzione Cap. 75100 L.55.000.000
Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a) variazioni in aumento:
Cap.01100 " Tasse sulle concessioni regionali " Da L.90.000.000 a L.295.000.000 in + L.205.000.000
Cap.06350 " Pene pecuniarie per infrazioni alle norme relative ai tributi regionali " (Legge regionale 27 dicembre 1971, n. (Categoria 2a - Titolo III) in + L.200.000.000
Cap.06200 " Interessi attivi su depositi di somme eccedenti il normale fabbisogno di cassa " Da L.1.000.000.000 a L.1.640.000.000 in + L.640.000.000
Cap.08100 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale " (Partite che si compensano con la 20) Da L.300.000.000 a L.750.000.000 in + L.450.000.000
Cap.45130 " Ritenute per oneri riflessi a carico del personale dipendente dagli ex INIASA, INAPLI, ENALC " (Partite che si compensano con la 20) in + L.125.000.000
Totale maggiori entrate L.1.620.000.000
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale " Da L.430.000.000 a L.470.000.000 in + L.40.000.000
Cap.04340 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " Da L.4.400.000.000 a L.7.965.000.000 in + L.3.565.000.000
Cap.07210 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " Da L.620.000.000 a L.830.000.000 in + L.210.000.000
Cap.95200 " Contributi ad Enti, associazioni, organizzazioni per la istruzione artigiana, la formazione professionale dei lavoratori, degli apprendisti, e orientamento e qualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, e spese connesse con l'attuazione dei corsi rivolti ad agevolare la partecipazione dei giovani lavoratori.(Artt. 45, 46, 48, 53, 54, 55 legge 29 aprile 1949, n. 264 Sito esterno; art. 2 legge 4 maggio 1951, n. 456 Sito esterno; art. 4 legge 2 aprile 1968, n. 424 Sito esterno; legge 19 gennaio 1955, n. 25 Sito esterno modificata dall'art. 16 legge 8 luglio 1956, n. 706 Sito esterno; Legge 13 ottobre 1969, n. 753 Sito esterno; DL 30 gennaio 1971, n. 5 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1971, n. 424 Sito esterno) " Da L.2.090.973.460 a L.2.415.973.460 in + L.325.000.000
Totale maggiori spese L.4.140.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " in - L.500.000.000
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " in - L.1.400.000.000
Cap.95110 " Spesa per il personale degli ex Enti ENALC, INIASA, INAPLI " Da L.2.000.000.000 a L.1.800.000.000 in - L.200.000.000
Totale minori spese L.2.100.000.000
All'elenco n. 2 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:
a)Variazioni in diminuzione:
Progetto di legge regionale per l'inquadramento del personale in - L.500.000.000
Totale riduzione Cap. 48100 L.500.000.000
All'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione:
Progetto di legge regionale per interventi a favore di enti locali o loro consorzi per opere per il miglioramento e l'ammodernamento degli impianti e per il potenziamento delle strutture sanitarie degli stabilimenti termali meno L.100.000.000
Progetto di legge regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di intervento in esecuzione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, relativi alle iniziative delle forme associate dei commercianti al dettaglio e della cooperazione di consumo meno L.100.000.000
Progetto di legge regionale per l'incremento della produzione zootecnica, con particolare riferimento al settore bovino meno L.1.100.000.000
Progetto di legge regionale per contributi su mutui a favore della cooperazione a proprietà indivisa meno L.100.000.000
Totale riduzione Cap. 75100 L.1.400.000.000
Art. 45
La Tabella D della legge " Primo inquadramento del personale della Regione Emilia - Romagna " è sostituita dalla seguente: TABELLA D
Stipendi annui lordi dei livelli funzionali - retributivi Livello 1 - Stipendio annuo lordo L.1.250.000 Livello 2 - Stipendio annuo lordo L.1.375.000 Livello 3 - Stipendio annuo lordo L.1.625.000 Livello 4 - Stipendio annuo lordo L.2.187.000 Livello 5 - Stipendio annuo lordo L.2.750.000 Livello 6 - Stipendio annuo lordo - L.3.625.000 Livello 7 - Stipendio annuo lordo - L.4.500.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 luglio 1973

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