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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. 31

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO E LORO INDENNITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 29 agosto 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il comitato e le sezioni di controllo, di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno e all'articolo 58 dello Statuto, sono convocati dai rispettivi presidenti almeno due giorni prima della data fissata per le adunanze, le quali debbono avere luogo di norma almeno due volte la settimana.
I componenti supplenti intervengono alle sedute, con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. Essi sono altresì convocati per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale, ovvero quando il numero o la complessità degli affari in discussione ne richiedano la partecipazione. In tali casi, i componenti supplenti non hanno diritto di voto.
Art. 2
Per ogni giornata di partecipazione alle adunanze, è dovuta a tutti i componenti del comitato e delle sezioni di controllo una indennità di presenza di lire 10.000 lorde.
Ai componenti non residenti nel comune in cui ha sede il comitato o la sezione di controllo, ma in un comune della stessa provincia, è dovuto un rimborso di spese forfettizzato di L.4.000 per ogni giornata di presenza.
Ai componenti residenti in comuni di una provincia diversa da quella ove ha sede il comitato o la sezione di controllo, è dovuto il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute.
Ai presidenti del comitato e delle sezioni compete una indennità mensile lorda di lire 100.000, in luogo dei rimborsi spese previsti al secondo e terzo comma del presente articolo.
Art. 3
Gli oneri per le indennità e rimborso spese per i componenti del comitato e delle sezioni di controllo sono autorizzati, per l'esercizio 1973, nei limiti di somma di cui al capitolo 07100 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo " del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 agosto 1973

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