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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 39

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DI VENDITA DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 27 novembre 1973

Art. 5
Domande per la concessione di contributi
Le domande per la concessione di contributi sono presentate dai soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b) al Sindaco del Comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2. Le domande per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui all'art. 3 lettera c), sono invece presentate al Presidente della Giunta regionale.
Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1973 debbono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Esse potranno riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Le richieste di contributi relative all'anno 1973 potranno riguardare anche opere che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1972 e che erano in corso alla data del primo gennaio 1973 o forniture eseguite dopo il primo gennaio 1972.
Alle domande presentate dai soggetti di cui all' art. 3 lettere a) e b) dovranno essere allegati:
a) una relazione tecnico - finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;
b) il certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;
c) la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato;
d) la delibera, anche in estratto, del Consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.
I Sindaci dei Comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al Presidente della Giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al II comma, la documentazione allegata, il parere della Commissione comunale per il commercio di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, nonchè il parere del Comune in ordine alla conformità dell'iniziativa agli indirizzi urbanistici e alle previsioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.
Alle domande presentate direttamente al Presidente della Giunta regionale da parte dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) dovranno essere allegati:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia e sui suoi programmi d' intervento;
b) copia dello Statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.

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