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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 39

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DI VENDITA DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 27 novembre 1973

Art. 6
Graduatoria delle richieste
Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione tecnica regionale la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della pratica, il proprio motivato parere e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 4.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa, può chiedere altresì modifiche o varianti ai progetti tecnici ed ai preventivi di spesa.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande.
Sulla base di detta graduatoria la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione ed, eventualmente, i termini relativi all'esecuzione degli interventi. I contributi previsti a favore delle cooperative di garanzia di cui all' articolo 3, lettera c), sono in particolare subordinati ad una variazione dello Statuto sociale che preveda la partecipazione di un rappresentante della Regione nel collegio sindacale.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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