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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 39

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DI VENDITA DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 27 novembre 1973

Art. 7
Commissione tecnica regionale
La Commissione tecnica regionale di cui al precedente articolo 6, è nominata con deliberazione
della Giunta regionale ed è composta:
- dall'Assessore al commercio con funzioni di Presidente;
- da tre funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici;
- da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella regione;
- da due esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella regione;
- da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella regione;
- da tre esperti designati dal Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Nelle deliberazioni della Commissione tecnica, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

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