Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 39

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DI VENDITA DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 27 novembre 1973

INDICE

Art. 1 - Scopo della legge
Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo
Art. 3 - Destinatari dei contributi
Art. 4 - Misura dei contributi
Art. 5 - Domande per la concessione di contributi
Art. 6 - Graduatoria delle richieste
Art. 7 - Commissione tecnica regionale
Art. 8 - Liquidazione dei contributi
Art. 9 - Autorizzazione di spesa
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Scopo della legge
La presente legge, in attuazione dell'art. 3, terzo comma, lettere e) e f), dello Statuto, intende concorrere, con la concessione di contributi in conto capitale, al rinnovamento della rete distributiva favorendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e l'espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci.
Gli interventi finanziari, aventi durata triennale, hanno carattere straordinario ed integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.
Art. 2
Iniziative ammesse a contributo
Gli interventi finanziari di cui al presente articolo riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a centri commerciali o ad altre strutture per la vendita al dettaglio, inclusa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell' area;
b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative a centri commerciali o ad altre strutture di vendita.
Sono altresì ammesse a contributo le iniziative volte al potenziamento e allo sviluppo di forme cooperative tra esercenti il commercio al dettaglio destinate ad agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari per la dotazione o il rinnovo di attrezzature di vendita.
Art. 3
Destinatari dei contributi
Destinatari dei contributi sono:
a) cooperative o altre forme societarie, costituite fra esercenti il commercio al dettaglio, i quali si siano tra loro associati per la gestione comune delle strutture e dei servizi di centri commerciali o di altre strutture di vendita al dettaglio;
b) cooperative di consumo aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;
c) cooperative di garanzia tra esercenti il commercio al dettaglio costituite al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari per la dotazione o il rinnovo delle attrezzature di vendita.
Art. 4
Misura dei contributi
Ai soggetti di cui all'art. 3, lettere a) e b), i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi d' investimento di cui all'art. 2; ai soggetti di cui all'art. 3 lettera c) il contributo potrà essere pari alla quota di capitale sociale versato dai soci.
Art. 5
Domande per la concessione di contributi
Le domande per la concessione di contributi sono presentate dai soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b) al Sindaco del Comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2. Le domande per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui all'art. 3 lettera c), sono invece presentate al Presidente della Giunta regionale.
Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1973 debbono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Esse potranno riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Le richieste di contributi relative all'anno 1973 potranno riguardare anche opere che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1972 e che erano in corso alla data del primo gennaio 1973 o forniture eseguite dopo il primo gennaio 1972.
Alle domande presentate dai soggetti di cui all' art. 3 lettere a) e b) dovranno essere allegati:
a) una relazione tecnico - finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;
b) il certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;
c) la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato;
d) la delibera, anche in estratto, del Consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.
I Sindaci dei Comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al Presidente della Giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al II comma, la documentazione allegata, il parere della Commissione comunale per il commercio di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, nonchè il parere del Comune in ordine alla conformità dell'iniziativa agli indirizzi urbanistici e alle previsioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.
Alle domande presentate direttamente al Presidente della Giunta regionale da parte dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) dovranno essere allegati:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia e sui suoi programmi d' intervento;
b) copia dello Statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.
Art. 6
Graduatoria delle richieste
Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione tecnica regionale la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della pratica, il proprio motivato parere e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 4.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa, può chiedere altresì modifiche o varianti ai progetti tecnici ed ai preventivi di spesa.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande.
Sulla base di detta graduatoria la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione ed, eventualmente, i termini relativi all'esecuzione degli interventi. I contributi previsti a favore delle cooperative di garanzia di cui all' articolo 3, lettera c), sono in particolare subordinati ad una variazione dello Statuto sociale che preveda la partecipazione di un rappresentante della Regione nel collegio sindacale.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7
Commissione tecnica regionale
La Commissione tecnica regionale di cui al precedente articolo 6, è nominata con deliberazione
della Giunta regionale ed è composta:
- dall'Assessore al commercio con funzioni di Presidente;
- da tre funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici;
- da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella regione;
- da due esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella regione;
- da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella regione;
- da tre esperti designati dal Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Nelle deliberazioni della Commissione tecnica, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.
Art. 8
Liquidazione dei contributi
La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli Uffici del Comune interessato, previa intesa con lo stesso.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata con deliberazione della Giunta regionale.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini della delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della Giunta regionale.
I contributi alle cooperative di garanzia di cui all'art. 3, lettera c) sono liquidati direttamente sulla base della relativa delibera di concessione e sono subordinati all'avvenuta variazione di statuto relativa alla partecipazione di un rappresentante della Regione nel Collegio sindacale.
Art. 9
Autorizzazione di spesa
Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di lire 100.000.000. Per gli esercizi successivi verranno annualmente adottati appositi provvedimenti legislativi per la determinazione dello stanziamento e per il finanziamento della spesa.
Al finanziamento della spesa per l'esercizio 1973 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 " Assegnazione sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo " quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Alle spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 7, l'amministrazione regionale provvede coi fondi del capitolo 25900 " Spesa per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati " del bilancio di previsione dell'esercizio 1973.
Art. 10
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a)Variazioni in aumento: Sito esterno
Cap.04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno) L.100.000.000
PARTE SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.71200 " Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci " (Titolo 2 - Sezione 4a - Categoria 11a - Rubrica 12a) L.100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 novembre 1973

Espandi Indice