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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973

Titolo I
NATURA GIURIDICA, FINALITA', SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETA' PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
Art. 1
Natura giuridica della società
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
La Regione Emilia - Romagna si avvarrà di tale società per attuare, con specifico riferimento alla predisposizione di aree, attrezzature e servizi per attività economiche, i propri interventi promozionali rivolti a realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio della regione.
La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia - Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.
Art. 2
Altri soci
Altri soci potranno essere i Comuni e le Province della regione e i relativi consorzi, il consorzio fra le banche che esercitano i servizi di tesoreria regionale, gli enti pubblici economici, le aziende pubbliche, le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti di credito di diritto e di interesse pubblico, le banche e gli istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico, società finanziarie di istituti di credito a sede regionale.
Art. 3
Oggetto
La società si configurerà e opererà come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.
A tal fine la sua azione dovrà essere conseguente agli interventi programmatici rientranti nella programmazione regionale e si esplicherà nelle materie di interesse regionale, nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
La società potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo e particolarmente contribuirà a definire, creare e sviluppare aree attrezzate destinate ad attività economiche, a organizzare servizi di assistenza tecnico - amministrativa e di formazione dirigenziale, a sostenere le applicazioni economiche della ricerca, a fornire consulenze e servizi di mercato, a svolgere consulenza finanziaria, a favorire iniziative economiche in forma associata.
La società potrà svolgere la propria attività in forma diretta e in collaborazione con gli enti pubblici, nonchè con le aziende e società da questi ultimi istituite.
Art. 4
Partecipazioni
In armonia con la programmazione regionale e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, nel rispetto della disciplina civilistica delle società per azioni, la società potrà assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti ed organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di cui al precedente articolo.
Art. 5
Gestione
La gestione di tutte le iniziative della società e di quelle comunque collegate, dovrà essere attuata secondo le finalità di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.

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