LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44
NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973
Titolo I
NATURA GIURIDICA, FINALITA', SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETA' PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
Art. 1
Natura giuridica della società
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
La Regione Emilia - Romagna si avvarrà di tale società per attuare, con specifico riferimento alla predisposizione di aree, attrezzature e servizi per attività economiche, i propri interventi promozionali rivolti a realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio della regione.
La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia - Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.
Art. 2
Altri soci
Altri soci potranno essere i Comuni e le Province della regione e i relativi consorzi, il consorzio fra le banche che esercitano i servizi di tesoreria regionale, gli enti pubblici economici, le aziende pubbliche, le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti di credito di diritto e di interesse pubblico, le banche e gli istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico, società finanziarie di istituti di credito a sede regionale.
Art. 3
Oggetto
La società si configurerà e opererà come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.
A tal fine la sua azione dovrà essere conseguente agli interventi programmatici rientranti nella programmazione regionale e si esplicherà nelle materie di interesse regionale, nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
La società potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo e particolarmente contribuirà a definire, creare e sviluppare aree attrezzate destinate ad attività economiche, a organizzare servizi di assistenza tecnico - amministrativa e di formazione dirigenziale, a sostenere le applicazioni economiche della ricerca, a fornire consulenze e servizi di mercato, a svolgere consulenza finanziaria, a favorire iniziative economiche in forma associata.
La società potrà svolgere la propria attività in forma diretta e in collaborazione con gli enti pubblici, nonchè con le aziende e società da questi ultimi istituite.
Art. 4
Partecipazioni
In armonia con la programmazione regionale e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, nel rispetto della disciplina civilistica delle società per azioni, la società potrà assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti ed organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di cui al precedente articolo.
Art. 5
Gestione
La gestione di tutte le iniziative della società e di quelle comunque collegate, dovrà essere attuata secondo le finalità di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.