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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 20 dicembre 1973

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NATURA GIURIDICA, FINALITA', SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETA' PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
Espandere area tit2 Titolo II - CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLI
Espandere area tit3 Titolo III - ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE
Espandere area tit4 Titolo IV - SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTO INIZIALE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NATURA GIURIDICA, FINALITA', SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETA' PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
Art. 1
Natura giuridica della società
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
La Regione Emilia - Romagna si avvarrà di tale società per attuare, con specifico riferimento alla predisposizione di aree, attrezzature e servizi per attività economiche, i propri interventi promozionali rivolti a realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio della regione.
La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia - Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.
Art. 2
Altri soci
Altri soci potranno essere i Comuni e le Province della regione e i relativi consorzi, il consorzio fra le banche che esercitano i servizi di tesoreria regionale, gli enti pubblici economici, le aziende pubbliche, le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti di credito di diritto e di interesse pubblico, le banche e gli istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico, società finanziarie di istituti di credito a sede regionale.
Art. 3
Oggetto
La società si configurerà e opererà come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.
A tal fine la sua azione dovrà essere conseguente agli interventi programmatici rientranti nella programmazione regionale e si esplicherà nelle materie di interesse regionale, nei limiti dello Statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
La società potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo e particolarmente contribuirà a definire, creare e sviluppare aree attrezzate destinate ad attività economiche, a organizzare servizi di assistenza tecnico - amministrativa e di formazione dirigenziale, a sostenere le applicazioni economiche della ricerca, a fornire consulenze e servizi di mercato, a svolgere consulenza finanziaria, a favorire iniziative economiche in forma associata.
La società potrà svolgere la propria attività in forma diretta e in collaborazione con gli enti pubblici, nonchè con le aziende e società da questi ultimi istituite.
Art. 4
Partecipazioni
In armonia con la programmazione regionale e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, nel rispetto della disciplina civilistica delle società per azioni, la società potrà assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti ed organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di cui al precedente articolo.
Art. 5
Gestione
La gestione di tutte le iniziative della società e di quelle comunque collegate, dovrà essere attuata secondo le finalità di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
Titolo II
CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLI
Art. 6
Capitale Sociale
La Regione Emilia - Romagna sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento del capitale.
Art. 7
Bilancio della società
La società redigerà il proprio bilancio a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
La società dovrà presentare alla Regione entro il mese di giugno di ogni anno il proprio bilancio, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e al verbale di approvazione dell'assemblea dei soci.
Art. 8
Relazione previsionale
La società dovrà inoltre presentare alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno una relazione previsionale e programmatica, relativa all'anno successivo, da allegarsi poi come documentazione al bilancio preventivo della Regione.
Art. 9
Contributi
Sulla base del bilancio e delle relazioni previste ai precedenti articoli 7 e 8, la Regione potrà provvedere ogni anno nelle forme di legge ad assegnare alla società contributi nella misura che sarà ritenuta necessaria a favorire l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.
Titolo III
ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE
Art. 10
Nomina degli amministratori
La Regione provvederà a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale a norma dell'articolo 2458 del codice civile.
Le nomine di cui al comma precedente avverranno secondo quanto previsto dall'art. 62, comma terzo, dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
Art. 11
Esercizio dei diritti sociali
I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore delegato allo scopo.
Art. 12
Commissioni consultive
Allo scopo di assicurare la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche regionali, il consiglio di amministrazione della società potrà costituire commissioni consultive sulla base delle designazioni degli organismi regionali interessati.
La società dovrà comunque stabilire rapporti di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.
Titolo IV
SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTO INIZIALE
Art. 13
Sottoscrizione del capitale sociale
Al momento della costituzione della società, la Regione Emilia - Romagna sottoscriverà azioni per il complessivo importo di L.2.000.000.000 (duemilamilioni).
All'onere di cui al precedente comma l'amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto a L.500.000.000, mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la esatta destinazione data a tale somma nella apposita voce dell' elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio stesso;
b) quanto a L.500.000.000, mediante la riduzione di pari importo del fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la esatta destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di quell'esercizio;
c) quanto a L.1.000.000.000, mediante l'iscrizione rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974 e 1975 di un apposito capitolo con uno stanziamento di Lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi stessi.
Art. 14
Contributo straordinario per l'anno 1973
In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la Regione Emilia - Romagna corrisponde alla società stessa, per l'esercizio finanziario 1973, la somma di L.300.000.000 (trecentomilioni).
All'onere di cui al comma precedente l'amministrazione
regionale fa fronte:
- quanto a L.150.000.000, mediante riduzione del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso;
- quanto a L.150.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso.
Art. 15
Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato allo scopo, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società, nonchè a sottoscrivere insieme agli altri soci le convenzioni più opportune per regolare i reciproci diritti e rapporti.
Art. 16
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Capitolo 30100 " Conferimento di fondi all'ERVET per far fronte agli oneri finanziari assunti dallo stesso per la esecuzione dei programmi di intervento regionale (Titolo I - Sezione 4a - Categoria 4a - Rubrica 9a) L.300.000.000
Capitolo 70050 " Quota di partecipazione al capitale sociale della
SpA per l'attuazione di interventi rivolti allo sviluppo equilibrato del territorio della Regione " (Titolo II - Sezione 4a - Categoria 12a - Rubrica 9a) L.1.000.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Capitolo 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.150.000.000
Capitolo 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 dicembre 1973

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