LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44
NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO(1)
Art. 1
(abrogato comma 2 da art. 11 L.R. 13 maggio 1993 n. 25)
Natura giuridica della società
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
abrogato
La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia-Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.
Note del Redattore:
Con L.R. 13 maggio 1993, n. 25, l'ERVET SpA assume la denominazione di "ERVET - Politiche per le imprese - SpA".