Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 44

NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 17 maggio 1982 n. 23 Sito esterno

L.R. 13 maggio 1993 n. 25

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
Espandere area tit1 Titolo II - CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLI
Espandere area tit1 Titolo III - ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE
Espandere area tit1 Titolo IV - SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTO INIZIALE
Titolo I
NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO
Art. 1

(abrogato comma 2 da art. 11 L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

Natura giuridica della società
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
abrogato
La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia-Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.
Altri soci
abrogato
Oggetto
abrogato
Partecipazioni
abrogato
Gestione
abrogato
Titolo II
CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLI
Art. 6
Capitale Sociale
La Regione Emilia-Romagna sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento del capitale.
Bilancio della società
abrogato
Relazione previsionale
abrogato
Contributi
abrogato
Titolo III
ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE
Nomina degli amministratori
abrogato
Art. 11
Esercizio dei diritti sociali
I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore delegato allo scopo.
Commissioni consultive
abrogato
Titolo IV
SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTO INIZIALE
Art. 13
Sottoscrizione del capitale sociale
Al momento della costituzione della società, la Regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per il complessivo importo di L.2.000.000.000 (duemilamilioni).
All'onere di cui al precedente comma l'amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto a L.500.000.000, mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la esatta destinazione data a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio stesso;
b) quanto a L.500.000.000, mediante la riduzione di pari importo del fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la esatta destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di quell'esercizio;
c) quanto a L.1.000.000.000, mediante l'iscrizione rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974 e 1975 di un apposito capitolo con uno stanziamento di Lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi stessi.
Art. 14
Contributo straordinario per l'anno 1973
In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la Regione Emilia-Romagna corrisponde alla società stessa, per l'esercizio finanziario 1973, la somma di L.300.000.000 (trecentomilioni).
All'onere di cui al comma precedente l'amministrazione regionale fa fronte:
- quanto a L. 150.000.000, mediante riduzione del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso;
- quanto a L. 150.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso.
Art. 15
Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato allo scopo, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società, nonché a sottoscrivere insieme agli altri soci le convenzioni più opportune per regolare i reciproci diritti e rapporti.
Art. 16
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Capitolo 30100 "Conferimento di fondi all'ERVET per far fronte agli oneri finanziari assunti dallo stesso per la esecuzione dei programmi di intervento regionale" (Titolo I - Sezione 4ª - Categoria 4ª - Rubrica 9ª)
L.300.000.000
Capitolo 70050 "Quota di partecipazione al capitale sociale della SpA per l'attuazione di interventi rivolti allo sviluppo equilibrato del territorio della Regione" (Titolo II - Sezione 4ª - Categoria 12ª - Rubrica 9ª)
L.1.000.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Capitolo 48100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.150.000.000
Capitolo 75100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.500.000.000

Note del Redattore:

Con L.R. 13 maggio 1993, n. 25, l'ERVET SpA assume la denominazione di "ERVET - Politiche per le imprese - SpA".

Espandi Indice