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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 20 dicembre 1973

Art. 3
Per il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature, nonchè per l'acquisto e la costruzione di immobili necessari all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di linea per viaggiatori, può essere concesso un contributo nella misura massima del 50% delle spese all'uopo sostenute.

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