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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 20 dicembre 1973

Art. 4
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile di ogni anno, separatamente per ogni tipo di contributo richiesto, al Presidente della Giunta regionale e corredate dalle deliberazioni dei competenti organi dell'Ente richiedente, da una relazione tecnico - finanziaria nonchè da ogni altro atto che documenti la rispondenza delle spese alle finalità della legge.

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