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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 20 dicembre 1973

Art. 5
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera i programmi di ripartizione dei contributi, tenuto conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli Enti richiedenti, del carattere di socialità delle spese per le quali viene richiesto il contributo e della loro rispondenza alla programmazione regionale e in modo particolare della dimensione ottimale dell'area territoriale da servire.
Sulla base del piano approvato dal Consiglio la Giunta regionale provvede alla concessione del contributo, determinandone le modalità di erogazione;
questa è comunque subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.

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