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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 20 dicembre 1973

Art. 8
Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di L.1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.
Al finanziamento della spesa di L.1.500.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo " quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973 in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata con apposita legge regionale.

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