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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 20 dicembre 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di agevolare l'acquisizione alla gestione pubblica ed il potenziamento dei servizi di trasporto di linea per viaggiatori, è concesso a Province, Comuni e loro Consorzi un contributo in conto capitale, nella misura e con le modalità indicate negli articoli seguenti, sulle spese riconosciute ammissibili, sostenute a partire dal 1 gennaio 1973, per gli scopi di cui alla presente legge.
Art. 2
Per i servizi di pubblico trasporto di linea per viaggiatori, già gestiti da imprese private e assunti o da assumersi a norma del TU 15 ottobre 1925, n. 2578, può essere concesso un contributo nella misura massima del 70% sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili per l'acquisto di materiale rotabile, attrezzature ed immobili.
Art. 3
Per il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature, nonchè per l'acquisto e la costruzione di immobili necessari all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di linea per viaggiatori, può essere concesso un contributo nella misura massima del 50% delle spese all'uopo sostenute.
Art. 4
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile di ogni anno, separatamente per ogni tipo di contributo richiesto, al Presidente della Giunta regionale e corredate dalle deliberazioni dei competenti organi dell'Ente richiedente, da una relazione tecnico - finanziaria nonchè da ogni altro atto che documenti la rispondenza delle spese alle finalità della legge.
Art. 5
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera i programmi di ripartizione dei contributi, tenuto conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli Enti richiedenti, del carattere di socialità delle spese per le quali viene richiesto il contributo e della loro rispondenza alla programmazione regionale e in modo particolare della dimensione ottimale dell'area territoriale da servire.
Sulla base del piano approvato dal Consiglio la Giunta regionale provvede alla concessione del contributo, determinandone le modalità di erogazione;
questa è comunque subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
All'esame delle domande provvede una Commissione nominata dal Presidente della Giunta e così composta:
- dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
- da tre collaboratori della Regione appartenenti all' Assessorato competente;
- da tre esperti di cui: uno designato dall'Unione Province dell'Emilia - Romagna ( UPER),
uno designato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani( ANCI),
uno designato dal Comitato Regionale Imprese
Pubbliche Enti Locali( CRIPEL);
- da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali regionali maggiormente rappresentative.
Svolge le funzioni di segretario un collaboratore della Regione nominato dal Presidente della Commissione al di fuori di essa.
La Commissione accerta l'ammissibilità delle domande, la rispondenza delle spese alle finalità della legge, la congruità dei relativi importi e ne riferisce alla Giunta regionale.
Le adunanze della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre al Presidente o suo delegato. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 7
Le spese per investimenti che siano già state ammesse al contributo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 910 del 19 luglio 1973, in applicazione della legge 23 novembre 1971, n. 1087 Sito esterno, non saranno prese in considerazione nell'applicazione della presente legge.
Art. 8
Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di L.1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.
Al finanziamento della spesa di L.1.500.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo " quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973 in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata con apposita legge regionale.
Art. 9
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970 Sito esterno, n. 281) " L.1.500.000.000
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 74150 " Contributi straordinari alle Province, ai Comuni e ai loro Consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori "( cni) (Titolo II - Sezione IV - Rubrica 18a - Categoria 11a) L.1.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 dicembre 1973

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