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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1974, n. 1

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 4 gennaio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1973 n. 21 e del regolamento di esecuzione n. 32 del 6 novembre 1973 sono prorogate fino al 31 dicembre 1974, con le modificazioni e le integrazioni apportate dalla presente legge, i cui effetti decorrono dall'1 gennaio 1974.
Art. 2
Sono ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge e dal regolamento citati, per la parte non coperta dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da altri Enti, gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 313 Sito esternoe successive modificazioni, tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra e loro familiari a carico, nonchè i familiari a carico dei pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani,commercianti) e degli invalidi civili, che non usufruiscono ad altro titolo dell'assistenza farmaceutica
Le disposizioni relative agli invalidi civili, contenute nel regolamento n. 32 del 6 novembre 1973, si estendono anche agli appartenenti alle categorie di cui al comma precedente.
Art. 3
Ai fini della presente legge sono considerati familiari a carico:
a) il coniuge, purchè non legalmente separato per sua colpa;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
c) i fratelli, le sorelle, i discendenti in linea retta o collaterale ed i minori regolarmente affidati;
d) gli ascendenti in linea retta, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e le persone alle quali il titolare dei benefici di cui alla presente legge fu regolarmente affidato.
I familiari di cui ai punti b) e c) hanno diritto alla erogazione del contributo della Regione fino al compimento del 18 anno di età, del 21 anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l'università.
Art. 4
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti a carico dei quali risulti, presso i competenti uffici finanziari, un reddito complessivo imponibile superiore a lire 2.000.000 (due milioni).
Art. 5
Il fondo regionale di cui all'articolo 8 viene ripartito in rate trimestrali anticipate, salvo conguaglio, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del regolamento n. 32 del 6 novembre 1973.
Art. 6
Una quota parte del fondo stanziato con la presente legge, in ogni caso in misura non superiore allo 0,8% del totale, è destinata alle spese generali necessarie per l'erogazione del contributo regionale e viene liquidata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.
Art. 7
I fondi stanziati con la legge 10 maggio 1973 n. 21 Sito esterno, non utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario 1973 n relazione alla loro particolare natura ed alle procedure di impiego e di erogazione - possono essere trasportati nell'esercizio successivo per essere utilizzati con le stesse finalità.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1974 in lire 1.000.000.000 (un miliardo), si farà fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario del capitolo di spesa n. 17050 " Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie dei lavoratori autonomi e agli invalidi civili, che non ne usufruiscano ad altro titolo ", sul quale verrà stanziata la somma di lire 1.000.000.000.
Al maggiore onere di lire 300.000.000, rispetto all' esercizio finanziario 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione, che a partire dall'1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1972, a termini del combinato disposto del secondo e dell' ultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 9
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 gennaio 1974

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