Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 5

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 22 gennaio 1974

INDICE

Espandere area tit1 Titolo II - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA CACCIA CONTROLLATA
Espandere area tit1 Titolo III - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE VENATORIO
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
Finalità della legge
La Regione attua la ristrutturazione e l'organizzazione del territorio al fine della tutela della fauna selvatica, dell'intensificazione della produzione in campo aperto della selvaggina stanziale, della difesa della produzione agricola e dell'esercizio venatorio promuovendo l'istituzione di organismi democratici di partecipazione e di gestione sociale delle attività a ciò connesse e programmando gli interventi necessari a tali scopi.
La Regione, salvo quanto disposto con leggi dello Stato, si impegna alla difesa dell'acqua, dell'aria, del terreno dall'inquinamento, per consentire alla fauna selvatica di vivere e riprodursi allo stato libero.
Art. 2
Ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica
L'incremento naturale e la protezione delle specie selvatiche in estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone, vengono promossi mediante l'istituzione di ambiti territoriali differenziati, diretti alla produzione ed alla protezione della selvaggina, nonchè alla tutela dell'ambiente naturale. In esse l'esercizio venatorio è sempre vietato.
Ai fini della presente legge, per ambiti territoriali si intendono:
a) le zone di ripopolamento e cattura;
b) le oasi di protezione della fauna;
c) le bandite di caccia.
Il divieto di caccia ed uccellagione è altresì operante lungo le vie di comunicazione, le linee ferroviarie, i corsi d' acqua naturali ed artificiali, gli argini relativi e le golene anche se di pubblico uso, che attraversino o siano sui confini di detti ambiti territoriali.
Gli ambiti per la protezione e l'incremento della fauna selvatica dovranno ricoprire una estensione complessiva pari ad un terzo della superficie agricolo - forestale di ogni provincia e dovranno essere attuate entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 3
Zone di ripopolamento e cattura
La zona di ripopolamento e cattura è lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della fauna selvatica.
Essa viene istituita dalla Provincia e gestita dai Comitati provinciali della caccia con la partecipazione diretta dei cacciatori nonchè dei produttori e dei lavoratori agricoli direttamente interessati, secondo le norme della presente legge.
La zona di ripopolamento viene istituita su terreni ritenuti idonei a tale scopo e non adibiti a colture agrarie che potrebbero essere seriamente danneggiate.
Art. 4
Finalità della zona di ripopolamento e cattura
La zona di ripopolamento e cattura è istituita dalla Provincia di propria iniziativa ovvero su proposta di uno dei Comuni territorialmente interessati o del Comitato provinciale della caccia o della Associazioni dei cacciatori e degli imprenditori agricoli che operano sui terreni da includere nelle zone stesse. Il Consiglio provinciale adotta la relativa deliberazione sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, del Comitato provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.
La zona di ripopolamento e cattura ha i seguenti fini:
a) migliorare le condizioni per la sosta e la riproduzione naturale della selvaggina migratoria e stanziale;
b) fornire, mediante cattura, la selvaggina per il rinsanguamento e l'impianto di altre zone, oasi di protezione, bandite e per il ripopolamento dei terreni aperti alla caccia;
c) favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.
L'estensione di ogni zona di ripopolamento e cattura non deve essere inferiore ad ettari 400 e superiore ad ettari 2.000.
Il provvedimento di istituzione ha la validità di sei anni e può essere rinnovato alla scadenza per uguali periodi.
Art. 5
Procedure di istituzione
Il Presidente della Provincia rende pubblica la proposta di istituzione della zona, prima della sua iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio provinciale, dandone avviso ai cittadini a mezzo di manifesti da affiggere nel capoluogo e nelle frazioni dei Comuni interessati nonchè nell'albo delle Amministrazioni provinciali e nell'albo pretorio dei Comuni in cui ricadono i territori. Nel manifesto deve essere indicato:
a) il perimetro e la estensione del territorio dove la caccia dovrà essere vietata;
b) la durata della zona;
c) le finalità tecniche di protezione e di produzione;
d) i modi secondo cui, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, i cittadini possono fare opposizione alla proposta di istituzione;
e) le località di residenza dei cacciatori che possono partecipare alla elezione degli organi di gestione.
Valutate le opposizioni pervenute entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, la Giunta provinciale può dare corso alla proposta di istituzione.
Se le opposizioni sono espresse da un numero di proprietari agricoli pari ad almeno due terzi della superficie da vincolare, la proposta di istituzione decade.
Il Presidente dispone, quindi, la iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
Il Consiglio provinciale decide sulla proposta di istituzione della zona di ripopolamento, motivando in ordine alle osservazioni pervenute.
Nella deliberazione di istituzione, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), ed e) di cui al secondo comma, devono essere indicati:
1) la data entro la quale deve essere nominata la Commissione di gestione;
2) il piano dei ripopolamenti iniziali;
3) le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole.
Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona.
L'ampliamento o la riduzione della zona di ripopolamento avviene con la procedura prevista per la sua istituzione.
Art. 6
Procedure di modificazione, rinnovo e revoca della zona
Il rinnovo della zona avviene con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, del Comitato provinciale della caccia e della Commissione di gestione.
Il Consiglio provinciale provvede alla revoca della zona con le stesse modalità previste dagli articoli 4 - primo comma e 5, sentendo anche il Comitato di gestione.
Art. 7
Pubblicità delle deliberazioni in materia di zone di ripopolamento
Le deliberazioni di istituzione, di rinnovo, di revoca, di ampliamento o di riduzione, devono essere pubblicate all'albo pretorio dei Comuni sopradetti e trasmesse, agli effetti dei compiti di programmazione, alla Giunta regionale entro gli otto giorni successivi alla data di adozione.
Contro le deliberazioni di istituzione, ampliamento, riduzione, rinnovo e revoca della zona di ripopolamento, gli imprenditori agricoli interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Art. 8
Prelievi di selvaggina nelle zone di ripopolamento prima della scadenza
Prima della scadenza della zona il Presidente della Provincia può disporre il prelievo, a scopo di ripopolamento, della selvaggina di cui sia possibile la cattura senza arrecare danno alle colture.
Art. 9
Commissione di gestione delle zone di ripopolamento
Ogni zona di ripopolamento è gestita dal Comitato provinciale della caccia, sulla base del programma zonale di produzione della selvaggina, di cui al successivo articolo 14, tramite una commissione composta da:
a) quattro rappresentanti degli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, primo comma, designati dalle loro associazioni maggiormente rappresentative in riferimento alle forme di conduzione esistenti nella zona;
b) quattro rappresentanti dei cacciatori;
c) un rappresentanti della Provincia;
d) un rappresentante della Comunità montana o, dove questa non sia istituita, un rappresentante designato dai Comuni sul territorio dei quali ricade tutta od in parte la zona.
La Commissione viene nominata dal Presidente del Comitato provinciale della caccia, di norma nei sessanta giorni successivi alla data della istituzione della zona.
I rappresentanti dei cacciatori vengono eletti dalla assemblea dei cacciatori residenti nella zona e nelle località circostanti, previamente indicate nel manifesto di cui all'articolo 5. Non sono eleggibili i cacciatori che non abbiano diritto al voto.
Tutti i componenti delle commissioni durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Alle riunioni della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il personale tecnico provinciale addetto alla caccia. L'onere che può derivare da tali partecipazioni è a carico della Provincia.
La surrogazione dei componenti dimissionari, o comunque resisi indisponibili, viene fatta dal Presidente del Comitato provinciale della caccia su proposta dell'ente che li ha designati, oppure sostituendo i membri eletti con i candidati che nelle elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti.
Alla scadenza del mandato la Commissione continua a svolgere le sue funzioni sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche.
Le prestazioni dei componenti della Commissione sono volontarie e gratuite.
Art. 10
Poteri della Commissione di gestione
Nella zona di competenza la Commissione decide e partecipa alle attività inerenti al ripopolamento, al rinsanguamento, alla cattura della selvaggina stanziale, alla protezione delle colture agricole, dei nidi e della selvaggina in genere, alla difesa dell'equilibrio biologico, alla valutazione dei danni; partecipa alla formazione dei programmi di incremento faunistico;
controlla il servizio locale del personale addetto alla vigilanza venatoria della zona.
Il personale provinciale addetto al servizio tecnico della caccia collabora con la Commissione di gestione.
La Commissione informa del proprio operato l'assemblea dei cacciatori, dei produttori e lavoratori agricoli, almeno una volta all'anno, e presenta alla Provincia i dati essenziali della gestione.
L'assemblea dei cacciatori, produttori e lavoratori agricoli può essere sempre convocata dalla Provincia su richiesta di uno degli enti od organismi che abbiano i propri rappresentanti nelle commissioni. In tal caso la commissione viene invitata a parteciparvi. La Commissione non ha gestione diretta dei fondi.
Art. 11
Poteri dei componenti della Commissione di gestione
I membri della Commissione di gestione hanno il potere di presentare al Comitato provinciale della caccia rapporti a carico di coloro che, nella zona di loro competenza, e nei terreni adiacenti, trasgrediscono le leggi sulla caccia, con particolare riferimento a quanto disposto dal successivo articolo 61, nonchè al divieto di caccia e di uccellagione vaganti su terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno alle colture.
Il Comitato provinciale della caccia, ricevuti tali rapporti, dà corso agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia venatoria.
Art. 12
Danneggiamento delle colture agricole arrecato dalla selvaggina
La protezione delle colture agricole da fatti dannosi provocati dalla selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento è compito della Provincia e della Commissione di gestione.
Allorchè la selvaggina, nonostante l'impiego dei mezzi tecnici necessari, danneggi i frutti pendenti, la Commissione di gestione provvede tempestivamente, con la partecipazione del personale di vigilanza venatoria, ad una prima valutazione dei danni. Se i danni sono arrecati dalla selvaggina stanziale a colture arboree, la Commissione di gestione richiede che la valutazione venga compiuta dagli Uffici agricoli di zona della Regione Emilia - Romagna.
Gli accertamenti e le valutazioni sono compiuti in contraddittorio con gli imprenditori agricoli interessati.
La Commissione e gli Uffici agricoli di zona trasmettono rispettivamente tali valutazioni alla Provincia.
Questa, sentiti gli aventi diritto, provvede alla liquidazione di un indennizzo congruo con imputazione della spesa agli stanziamenti destinati ai servizi della caccia. Il relativo provvedimento è notificato all'imprenditore agricolo interessato, il quale può proporre opposizione al Consiglio provinciale entro il termine di sessanta giorni.
La Commissione di gestione, dopo aver acquisito il parere conforme degli Uffici agricoli di zona della Regione Emilia - Romagna, può richiedere al Comitato provinciale della caccia l'autorizzazione a provvedere, con il personale di vigilanza venatoria e con la collaborazione di cacciatori designati dalle associazioni venatorie locali, alla cattura od all'abbattimento degli animali dannosi alle colture agricole.
Gli animali catturati vengono destinati a scopo di ripopolamento venatorio o, quando abbattuti, ceduti ad organismi di servizio sociale e di assistenza.
Art. 13
Tabelle perimetrali
I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati a cura del Comitato provinciale della caccia con tabelle perimetrali di colore giallo, recanti la scritta: " Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - à sensi della legge vigente ", apposte ad una distanza di circa mt 100 l'una dall'altra, e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle debbono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi la opportunità. In dette zone le tabelle perimetrali sono esenti da ogni tassa ai sensi dell'articolo 52 del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d' acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua.
Se la zona è delimitata da un corso d' acqua, il tabellamento dovrà avvenire al limite del greto sulla riva opposta a quella compresa nel territorio vincolato.
Art. 14
Coordinamento zonale delle Commissioni di gestione
La Provincia, sentito il Comitato provinciale della caccia, coordina e programma, a livello di zone aventi condizioni ambientali simili, l'attività produttiva delle Commissioni di gestione. A tal fine convoca riunioni periodiche a cui partecipano:
- tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, designati dal Presidente della Giunta provinciale;
- tre rappresentanti designati dalle Comunità montane o, in assenza, dai Comuni;
- due rappresentanti per ogni Commissione di gestione delle zone rispettivamente di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9;
- un tecnico dell'Ufficio agricolo di zona della Regione Emilia - Romagna;
- un rappresentante della Federazione provinciale pro- natura.
Le riunioni di coordinamento vengono promosse dalla Provincia per la elaborazione del programma zonale concernente l'istituzione, la modifica, la cessazione delle zone e delle oasi; i prelievi di selvaggina ed il piano delle catture; le immissioni di riproduttori per l'impianto ed il rinsanguamento; le immissioni di selvaggina per l'irradiamento; la previsione delle esigenze organizzative e di vigilanza.
Le riunioni di coordinamento possono essere convocate altresì per la valutazione di qualsiasi altra proposta di competenza delle commissioni di gestione ed aventi interesse di dimensione zonale.
Art. 15
Compiti del Consiglio provinciale nella gestione delle zone di ripopolamento e delle oasi di protezione
La Provincia, in base al piano di programmazione regionale di cui all'articolo 38 e tenuto conto dei programmi zonali di cui all'articolo 14, provvede:
a) alla istituzione, al rinnovo, alla ristrutturazione delle zone di ripopolamento ed a tutti gli adempimenti inerenti alla loro gestione economica;
b) alla determinazione dei quantitativi e delle specie di selvaggina da catturare nelle zone di ripopolamento nonchè delle località nelle quali deve esserne effettuata la immissione a scopo di ripopolamento venatorio;
c) alla regolamentazione delle catture di selvaggina stanziale;
d) alla organizzazione degli interventi per la protezione delle colture agricole, alla definizione ed alla liquidazione dei danni a norma dell'articolo 12.
La Provincia provvede con proprio personale, avvalendosi anche della collaborazione dei componenti delle Commissioni di gestione e delle guardie volontarie di cui all'articolo 69 del TU della legge sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016, alla vigilanza venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nel restante territorio di competenza.
I provvedimenti relativi alla gestione delle zone di ripopolamento vengono assunti sentito il Comitato provinciale della caccia.
Art. 16
Cattura e destinazione della selvaggina prodotta nelle zone di ripopolamento
Le operazioni di cattura e di immissione sono effettuate, di norma, da cacciatori volontari all'uopo incaricati dal Comitato provinciale della caccia, a mezzo delle loro associazioni, sotto la sorveglianza degli organi di gestione propri di ogni ambito territoriale.
Dei risultati di tali operazioni sono redatti, a cura delle guardie giurate che vi partecipano, verbali da trasmettersi alla Commissione di gestione ed alla Provincia, nonchè al Comitato provinciale della caccia.
La selvaggina risultante dalle catture effettuate nelle zone viene destinata al ripopolamento venatorio
La selvaggina risultante dalle catture effettuate nelle zone viene destinata al ripopolamento venatorio nelle seguenti proporzioni:
- fino ad un massimo del 50% del catturato nei territori regionali di caccia autogestita;
- non meno del 30% nella restante parte dei terreni di caccia;
- fino al 20% negli ambiti territoriali di produzione e protezione.
Le catture devono sempre essere compiute in modo da salvaguardare un numero di riproduttori sufficiente a garantire la continuità della produzione.
Art. 17
Oasi di protezione della fauna
La Giunta regionale, sentiti la Consulta regionale Caccia, le Province ed i Comuni territorialmente interessati, i Comitati provinciali della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, di propria iniziativa o su proposta di uno dei predetti organismi, può istituire oasi di protezione della fauna in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità per fini di particolare interesse faunistico a tutela di specie rare od in estinzione, per esigenze di immediato intervento oppure in località di interesse turistico per l'integrità dell'ambiente.
In casi di assoluta urgenza il provvedimento può essere assunto anche prescindendo dalla preventiva acquisizione formale di tutti i pareri di cui al I comma.
Entro il termine massimo di sei mesi, il provvedimento assunto per motivi di urgenza deve essere regolarizzato mediante l'acquisizione dei pareri suddetti.
Art. 18
Gestione delle oasi
Nel provvedimento di istituzione vengono determinate la superficie delle oasi, le forme e le modalità della loro gestione.
Per particolari esigenze di ordine tecnico - scientifico la gestione delle oasi può essere affidata al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.
Nel territorio delle oasi potranno essere realizzate le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di selvaggina per le quali esse sono state costituite.
La Giunta regionale, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture della selvaggina a scopo di ripopolamento o di studio.
Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore giallo recanti la scritta: " Oasi di protezione - divieto di caccia a norma delle leggi vigenti ". Dette tabelle sono esenti da qualsiasi tassa a norma dell'articolo 67 bis del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016. Esse vengono apposte secondo quanto previsto dall'articolo 13.
Nelle oasi di protezione è sempre vietato a chiunque l'esercizio venatorio.
E' pure vietata la caccia a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale quando per motivi di ambiente sia collocata su corsi o specchi d' acqua senza alcun terreno di rispetto.
Art. 19
Bandite di caccia
Al fine di ristabilire l'equilibrio ambientale e biologico i terreni del demanio regionale, quando presentino favorevoli condizioni d' ambiente, debbono essere costituiti in bandite di caccia destinate a compiti di protezione, sperimentazione ed irradiamento della fauna selvatica.
I terreni del demanio regionale, quando non vengano istituiti in bandite, possono essere destinati a zone di ripopolamento, oasi di rifugio oppure possono venire aperti all'esercizio venatorio.
Le bandite di caccia possono comprendere od essere costituite anche su terreni di proprietà privata o di enti pubblici.
I terreni vincolati a riserva naturale, così come previsto dalla legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, vengono sempre costituiti in bandite di caccia.
Art. 20
Istituzione e gestione delle bandite di caccia
La Giunta regionale, sentiti i proprietari interessati nelle forme previste dall'articolo 5, provvede ad istituire le bandite di caccia.
La gestione tecnica delle foreste regionali, pre quanto concerne il patrimonio faunistico, avviene nell'ambito del programma regionale a norma dell' articolo 38 della presente legge.
La Giunta regionale, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare nelle bandite di caccia la selezione dei riproduttori nonchè la cattura di selvaggina a scopo di studio. Può altresì autorizzare catture a scopo di ripopolamento.
La Giunta regionale, con il provvedimento di istituzione, determina la superficie della bandita, prevedendo, di volta in volta, le forme e le modalità di gestione ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio regionale.
I danni arrecati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole di proprietà privata nell'ambito della bandita, accertati dagli uffici agricoli di zona in contradditorio con gli interessati, vengono liquidati dalla Regione agli aventi diritto.
Art. 21
Zona di addestramento cani da caccia
Le associazioni di cacciatori e quelle cinofile, nel periodo in cui la caccia non è consentita, possono chiedere alla Provincia di delimitare zone di addestramento dei cani da caccia su terreni non sottoposti ai vincoli previsti all'articolo 2 della presente legge.
Allegato alla richiesta, dette associazioni devono proporre il regolamento della gestione.
La Provincia, sentito il Comitato provinciale della caccia, può concedere l'autorizzazione richiesta fissandone la durata. Stabilisce, inoltre, il regolamento di esercizio e le misure per la salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati e delle colture agricole. Quando la zona di addestramento è autorizzata per una durata superiore al periodo di caccia chiusa, la Provincia può vietare nella zona stessa l'esercizio venatorio. L'estensione delle zone interdette all'esercizio venatorio per tale scopo non può superare i 2.000 ettari per ogni provincia.
L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari o dei conduttori dei terreni.
Dette zone debbono essere delimitate con tabelle bianche recanti la scritta: " Zona addestramento cani autorizzata ai sensi della legge vigente ".
La gestione delle zone di addestramento è affidata alle associazioni di cacciatori ed a quelle cinofile che hanno ottenuto l'autorizzazione.
Durante l'esercizio dell'addestramento deve essere assicurata la presenza nella zona di almeno una guardia giurata.
Tutti i cacciatori possono accedere alle zone di addestramento a parità di diritti o di obblighi.
Art. 22
Campi di addestramento cani
La Provincia, sentito il Comitato provinciale della caccia, può autorizzare le associazioni dei cacciatori e dei gruppi cinofili che abbiano la disponibilità di terreni a gestire, sugli stessi, campi per l'addestramento di cani da caccia.
Il provvedimento di autorizzazione può altresì consentire che in detti terreni siano effettuate prove di riporto con quaglie allevate in cattività.
Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione di tali campi comportano la revoca dell'autorizzazione.
I campi sopraddetti dovranno essere delimitati con tabelle bianche collocate alla distanza di 50 metri le une dalle altre, recanti la dicitura: " Campo di addestramento cani - autorizzato ai sensi delle leggi vigenti ".
Art. 23
Prove di cani da ferma
Previo assenso degli imprenditori agricoli interessati e su richiesta delle associazioni provinciali e regionali dei cacciatori e dei cinofili, la Provincia, sentito il Comitato provinciale della caccia e la Commissione di gestione interessata, può autorizzare, in periodo di divieto di caccia, prove per cani da ferma nelle zone di ripopolamento o in terreno non vincolato agli effetti della presente legge, stabilendo le misure per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole.
La gestione delle prove è affidata all'associazione che ha ottenuto l'autorizzazione. L'associazione stessa risponde a norma di legge, nei confronti degli imprenditori, degli eventuali danni provocati alle colture agricole.
Art. 24
Fondi chiusi
La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o recintati con rete metallica, non atta ad offendere, di altezza non inferiore a mt. 1,80 oppure circondati da un fossato avente uno specchio d' acqua della larghezza di mt. 3 ed una profondità di un metro.
Nei fondi chiusi è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.
I confini dei fondi chiusi sono delimitati da tabelle perimetrali di colore bianco, collocate a cura del proprietario del terreno, distanti 100 metri le une dalle altre, portanti la scritta: " Fondo chiuso - divieto di caccia ". L'apposizione di dette tabelle non è soggetta a tasse o sopratasse regionali.
Nei fondi chiusi, su richiesta del proprietario, il Presidente della Giunta provinciale può disporre la cattura di selvaggina, per la protezione delle colture agricole o a scopo di studio. La selvaggina così catturata viene destinata dalla Provincia a scopi di ripopolamento.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA CACCIA CONTROLLATA
Art. 25
Territori regionali di caccia autogestita
L'esercizio venatorio nella Regione Emilia - Romagna è consentito con le modalità ed i limiti indicati nel calendario venatorio.
Esso viene approvato dal Consiglio regionale entro il 15 giugno di ogni anno, sentito il parere dei Presidenti delle Giunte provinciali, delle associazioni venatorie, della Federazione pro- natura, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, delle associazioni dei produttori e lavoratori agricoli più rappresentative.
Per la tutela dell'agricoltura e per lo sviluppo dell'esercizio venatorio controllato, possono essere delimitati nell'Emilia - Romagna " territori regionali di caccia autogestita " aperti a tutti i cacciatori che siano titolari del tesserino di partecipazione alla loro gestione, rilasciato dalla Regione Emilia - Romagna.
La estensione complessiva dei territori di caccia autogestita non deve superare un terzo della superficie agricolo - forestale di ogni provincia.
L'esercizio venatorio in detti territori viene svolto secondo le norme del calendario venatorio e del regolamento regionale per i territori di caccia autogestita.
Nel rimanente territorio la caccia e l'uccellagione controllate vengono esercitate secondo il calendario venatorio.
Art. 26
Procedura per la delimitazione dei territori di caccia autogestita
Per iniziativa delle associazioni regionali dei cacciatori o del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 35 della presente legge, sentiti i Comitati provinciali della caccia ed i Comuni territorialmente interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, delimita i territori di caccia autogestita.
Il Presidente della Regione rende pubbliche le proposte di istituzione dei territori di caccia autogestita di ogni provincia a mezzo di manifesto da affiggere novanta giorni prima dell'apertura dell'esercizio venatorio. Il manifesto deve indicare:
a) la denominazione, la superficie ed i confini del territorio di caccia autogestita;
b) la durata del regime di caccia autogestita;
c) i modi secondo cui entro sessanta giorni dalla data del manifesto i cittadini possono esprimere le proprie osservazioni alla proposta di istituzione.
Decorso il termine di sessanta giorni, previsto per la presentazione di osservazioni, la Giunta regionale delibera, motivando relativamente alle osservazioni pervenute.
Con le stesse modalità la Giunta dispone la modifica e la revoca del provvedimento istitutivo.
Nel provvedimento devono essere indicati: la denominazione del territorio, la superficie complessiva, i confini, la durata, la data entro la quale deve essere costituito il Comitato di gestione di cui all'articolo 28.
Ogni territorio di caccia autogestita non può superare i 20.000 ettari di estensione nè essere inferiore a 5.000 ettari nonchè venire delimitato a meno di due chilometri da altro preesistente.
All'interno del territorio possono essere comprese zone di ripopolamento od altre strutture venatorie che rimangono regolate a norma della presente legge.
La superficie di dette strutture non viene conteggiata in quella del territorio.
Detti territori, a cura degli organismi della caccia autogestita, vengono delimitati da tabelle di coloro arancione recanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - Territorio di caccia autogestita ". Dette tabelle sono esenti da ogni tassa o sopratassa regionale.
I territori di caccia autogestita devono essere delimitati su corsi di acqua, crinali od importanti opere, come strade, canali e ferrovie, per facilitare ai cacciatori la individuazione dei confini e rendere agevole la vigilanza.
Art. 27
Regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita
L'esercizio venatorio in tutti i territori di caccia autogestita è svolto secondo le modalità di un apposito regolamento avente validità annuale.
Detto regolamento disciplina l'esercizio venatorio al fine di:
a) migliorare le condizioni per lo svolgimento sportivo della caccia e della uccellagione;
b) rendere più razionale e graduale la utilizzazione della selvaggina;
c) assicurare la salvaguardia delle colture agricole, procedendo anche per i fatti dannosi derivanti dall'attività venatoria, nelle forme e modalità di indennizzo ispirate ai principi di cui all'art. 12;
d) determinare le condizioni tecnico - economiche per una proficua gestione dei territori.
Il regolamento è predisposto dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato regionale di coordinamento dei territori di caccia autogestita di cui al successivo articolo 35 e viene approvato dal Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 28
Comitato di gestione dei territori di caccia autogestita
Comitato di gestione dei territori di caccia autogestita
Il Comitato di gestione dei territori di caccia autogestita è composto da:
a) un rappresentante nominato da ciascuno dei Comuni compresi in tutto o in parte nei territori di caccia autogestita;
b) sei rappresentanti dei cacciatori residenti nei Comuni compresi in tutto o in parte nei territori di caccia autogestita, scelti mediante elezione diretta a scrutinio segreto, su liste presentate dalle associazioni locali dei cacciatori e secondo le modalità di attuazione preventivamente stabilite dal Comitato di coordinamento regionale;
c) sei rappresentanti designati dalle associazioni provinciali dei cacciatori in modo da assicurare la presenza di tre rappresentanti delle liste minoritarie;
d) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli e un rappresentante dei lavoratori agricoli, nominati dalle loro associazioni maggiormente rappresentative.
Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti b) e c) avvengono sotto la vigilanza del Comitato di coordinamento provinciale ed eventualmente per sua iniziativa.
Il Comitato viene convocato in prima seduta dalle associazioni locali dei cacciatori o da uno dei Comuni interessati. Per la validità della seduta deve essere presente almeno la metà dei componenti. Nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
Il Comitato di gestione si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta di due dei componenti.
I componenti del Comitato di gestione rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Comitato di gestione rimane in funzione sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche.
Le prestazioni dei componenti del Comitato di gestione sono volontarie e gratuite.
Art. 29
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri del territorio di caccia autogestita è composto da tre componenti, di cui uno designato dalle associazioni dei cacciatori e due dal Presidente della Provincia.
I probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei probiviri rimane in funzione sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche.
Le prestazioni dei componenti del Collegio dei probiviri sono volontarie e gratuite.
Art. 30
Compiti del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione provvede, in modo autonomo, a:
1) convocare ogni anno almeno una assemblea dei cacciatori residenti nei comuni in tutto o in parte compresi nel territorio di caccia autogestita, per la discussione dei risultati della gestione, del programma di attività per l'esercizio seguente, delle proposte di regolamento per l'esercizio venatorio;
2) nominare il Presidente e attribuire incarichi ai componenti del Comitato;
3) richiedere alle associazioni dei cacciatori l'assegnazione gratuita di guardie giurate volontarie nominate a norma dell'articolo 69 del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016, nella proporzione di una ogni 1.000 ettari circa di territorio autogestito da vigilare;
4) dotare il territorio delle attrezzature di campagna idonee alle immissioni, all'ambientamento ed alla protezione della selvaggina;
5) proporre la delimitazione di zone di rifugio, di superficie non superiore ai 100 ettari per un periodo non inferiore ad una stagione venatoria;
6) proporre le modifiche di confine del territorio autogestito;
7) collaborare con la Provincia e con le Commissioni di gestione delle zone di ripopolamento comprese od adiacenti al territorio;
8) richiedere al Comitato provinciale della caccia, dopo aver acquisito il parere degli Uffici agricoli di zona della Regione, l'autorizzazione a provvedere alla cattura o all'abbattimento degli animali selvatici che risultino dannosi alle colture agricole al fine di limitarne la densità anche in periodo di divieto di caccia e uccellagione.
Gli animali catturati vengono destinati a scopo di ripopolamento venatorio o, quando abbattuti, ceduti gratuitamente ad organismi di servizio sociale.
Il Comitato, nei limiti dei fondi che gli sono stati erogati a tale scopo dal Comitato di coordinamento regionale, può liquidare alle guardie volontarie rimborsi forfettari per le spese dalle stesse sostenute nell'espletamento di servizi comandati e provvedere alle altre incombenze che gli sono affidate per lo svolgimento della gestione.
Art. 31
Gestione dei territori di caccia autogestita
Il Comitato affida l'incarico di " organizzatore " della gestione ad un cacciatore che abbia il riconoscimento di guardia giurata venatoria.
Questi ha il compito di vigilare sull'applicazione del regolamento regionale, di provvedere alla esecuzione delle decisioni del Comitato di gestione e di coordinare l'attività delle guardie venatorie e le prestazioni dei cacciatori.
L'" organizzatore " viene assunto con contratto di lavoro, su proposta del Comitato di gestione, dal Comitato di coordinamento provinciale.
La funzione di organizzatore è incompatibile con l'appartenenza al Comitato di gestione.
Art. 32
Compiti del Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri ha il compito di verificare la regolarità della gestione economica del territorio autogestito.
Esso è tenuto inoltre a verificare la sussistenza di presunte irregolarità di gestione quando siano segnalate per iscritto da almeno tre componenti del Comitato di cui all'articolo 28 o da cinque cacciatori residenti nella Provincia in cui è costituito il territorio di caccia autogestita.
Sul rendiconto economico annuale e sulle verifiche compiute a norma del comma precedente, il Collegio dei probiviri è tenuto ad esprimere il proprio parere scritto ed a trasmetterlo al Presidente del Comitato di gestione, al Comitato di coordinamento provinciale, ai Sindaci dei Comuni e alla Provincia territorialmente interessata.
I probiviri partecipano alle assemblee dei cacciatori previste dall'articolo 30 e, quando siano invitati, assistono alle riunioni del Comitato di gestione.
Art. 33
Coordinamento provinciale dei territori di caccia autogestita
Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione dei territori di caccia autogestita, compresi nella stessa Provincia, avviene a mezzo di periodiche riunioni di un Comitato di cui fanno parte:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comitati di gestione dei territori di caccia autogestita;
b) un numero di rappresentanti di cacciatori pari a quello dei membri di cui alla lettera a), nominati dalle rispettive associazioni provinciali in proporzione ai voti totali da esse conseguiti nelle elezioni locali di cui all'articolo 28, punto b);
c) un rappresentante di ogni associazione organizzata nella maggioranza dei Comuni della provincia non rappresentata a norma del punto b);
d) un rappresentante della Federazione pro- natura;
e) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli e un rappresentante dei lavoratori agricoli, designati dalle loro associazioni provinciali più rappresentative.
Il Comitato di coordinamento provinciale viene convocato, per la prima volta, su iniziativa concorde delle associazioni regionali dei cacciatori.
Nella prima riunione viene nominato, a maggioranza dei presenti, il Presidente e vengono fissate le modalità di funzionamento del Comitato stesso.
Il Comitato di coordinamento provinciale è convocato dal suo Presidente direttamente o su richiesta di un Comitato di gestione, del Comitato regionale di coordinamento o del Presidente della Regione.
Art. 34
Compiti del Comitato provinciale di coordinamento
Il Comitato provinciale ha il compito, fra l'altro, di presentare al Comitato regionale di coordinamento, di cui al successivo articolo 35, proposte in ordine ai seguenti argomenti:
1) ripopolamento venatorio;
2) fabbisogno di selvaggina eccedente i quantitativi assegnati dalla Provincia;
3) materiali necessari alla gestione dei territori di caccia autogestita;
4) modifiche del calendario venatorio e del regolamento della caccia autogestita;
5) modifiche della delimitazione dei territori;
6) previsione della spesa annuale per la vigilanza e la gestione dei territori di caccia autogestita.
Le prestazioni dei componenti del Comitato provinciale di coordinamento sono gratuite. Ad essi possono essere liquidate le sole spese vive sostenute per partecipare alle riunioni e per svolgere gli incarichi ricevuti. Il relativo onere è a carico del Comitato di coordinamento regionale di cui al seguente articolo.
Art. 35
Coordinamento regionale dei territori di caccia autogestita
Il Comitato di coordinamento regionale dei territori di caccia autogestita è costituito:
a) da un rappresentante per ogni Comitato di coordinamento provinciale;
b) da sei rappresentanti dei cacciatori nominati dalle rispettive associazioni regionali in proporzione al totale dei voti riportati da ciascuna associazione nella elezione di tutti i Comitati di gestione dei territori. In tale numero è compreso in ogni caso un rappresentante di ciascuna delle associazioni presenti in tutte le province;
c) da un rappresentante della Federazione pro- natura;
d) da sei rappresentanti degli imprenditori agricoli designati dalle associazioni regionali più rappresentative, con riferimento alle forme di conduzione esistenti nei territori di caccia autogestita.
Il Comitato viene convocato, per la prima volta, su iniziativa concorde delle associazioni regionali dei cacciatori.
Nella prima riunione viene nominato, a maggioranza dei presenti, il Presidente e vengono inoltre fissate le modalità di funzionamento.
Per la validità delle sedute deve essere presente almeno la metà dei componenti.
Il Comitato di coordinamento regionale è convocato per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un Comitato di coordinamento provinciale o del Presidente della Regione.
Art. 36
Compiti del Comitato di coordinamento regionale
Compiti del Comitato di coordinamento regionale
Il Comitato di coordinamento regionale gestisce tutte le attività inerenti all'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita e provvede a:
a) formulare pareri e proposte in ordine al regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita;
b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo della gestione dei territori di caccia autogestita;
c) stabilire le forme di partecipazione dei cacciatori alla gestione dei territori;
d) presentare alla Regione una relazione sull'andamento della stagione venatoria.
Esso nomina inoltre i propri rappresentanti nella Consulta regionale sui problemi venatori, di cui all' articolo 40, e nella Commissione amministratrice dell'azienda per l'incremento della selvaggina, di cui all'articolo 38.
Il Comitato di coordinamento regionale provvede altresì, nei limiti dei fondi disponibili, alla fornitura dei materiali necessari all'attività dei territori di caccia autogestita.
Il Comitato regionale di coordinamento direttamente, o a mezzo di incaricati, effettua controlli periodici sul funzionamento dei Comitati di gestione dei territori di caccia autogestita.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE VENATORIO
Capo I
Art. 37
Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia - Romagna
I territori aventi condizioni ambientali tali da consentire la naturale riproduzione delle stesse specie di selvaggina, vengono delimitati da una " Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia - Romagna ".
Essa viene approvata dal Consiglio regionale, sentita la Consulta regionale e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
Con lo stesso procedimento si provvede alla sua periodica revisione.
La carta delle vocazioni ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie di selvaggina stanziale da immettere a scopo di ripopolamento nel territorio della regione.
La immissione di specie diverse da quelle previste nella carta delle vocazioni faunistiche deve essere di volta in volta autorizzata dalla Giunta regionale, sentiti la Consulta regionale sui problemi venatori, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ed i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Art. 38
Programmazione regionale dei ripopolamenti
La Giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali territoriali, delle associazioni venatorie ed agricole nonchè di quelle di difesa della natura, predispone piani della durata di cinque anni destinati a regolare gli interventi nel settore venatorio ed a promuovere il ripristino dell'equilibrio biologico delle specie selvatiche.
Tali piani, che sono elaborati sulla base della carta faunistica di cui all'articolo 37 e tenuto conto della capacità biogenica del territorio dell'Emilia Romagna, hanno lo scopo di migliorare il rapporto ecologico e di superare gli squilibri faunistici quali si presentano nelle diverse province della regione.
Il piano di cui ai commi precedenti viene articolato e finanziato attraverso programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale.
L'approvazione dei piani e dei programmi compete al Consiglio regionale.
La Regione, per l'attuazione dei programmi di ripopolamento eccedenti la produzione delle zone di ripopolamento istituite in ciascuna provincia, si avvale di norma dei servizi dell'Azienda per l'incremento della selvaggina( ARIS) di cui all'articolo 42 della presente legge e delle bandite di caccia.
Art. 39
Preparazione professionale ed educazione venatoria
La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto alla produzione, alla vigilanza ed alla organizzazione delle attività venatorie e la diffusione della conoscenza delle norme di protezione della selvaggina e di tutela dell' ambiente naturale.
Art. 40
Consulta regionale per i problemi venatori
E' istituita la Consulta regionale sui problemi venatori, organo consultivo della Regione. Essa è composta:
a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da tre consiglieri provinciali designati dall'Unione regionale delle province, di cui uno di minoranza;
c) da due consiglieri comunali designati dall'Associazione regionale dei Comuni;
d) da un consigliere di Comunità montana, desiganto dal Comitato regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani;
e) da diciotto rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni regionali. Nel numero sono compresi quattro rappresentanti del Comitato di coordinamento regionale della caccia autogestita;
f) da due rappresentanti designati dalla Federazione pro- natura;
g) da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Italia Nostra;
h) da un rappresentante dell'Associazione italiana per il fondo mondiale della natura;
i) da un tecnico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
l) da un rappresentante del Consiglio regionale dell' Ente nazionale protezione animali;
m) da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;
n) da otto rappresentanti dei coltivatori diretti;
o) da due rappresentanti degli agricoltori;
p) da due rappresentanti dei gruppi cinofili dell'Emilia - Romagna.
I membri di cui alle lettere m), n), o) sono designati dalle rispettive associazioni regionali maggiormente rappresentative.
Alle riunioni della Consulta regionale possono assistere i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare agricoltura.
Funge da segretario della Consulta un funzionario della Regione.
Art. 41
Compiti della Consulta regionale
La Consulta ha il compito di esprimere, su richiesta degli organi regionali, pareri motivati e di formulare proposte in materia venatoria, con particolare riferimento a:
- legislazione venatoria regionale, calendario e regolamenti di caccia controllata;
- carta faunistica e suoi aggiornamenti;
- programmazione regionale pluriennale ed annuale delle attività nel settore venatorio;
- piani regionali di ripopolamento della selvaggina stanziale, programmi di produzione dell'ARIS e delle bandite di caccia;
- politica di difesa della fauna selvatica da svolgere nei parchi naturali;
- regolamentazione della vigilanza venatoria;
- introduzione di specie estranee alla fauna locale;
- iniziative tese al miglioramento dell'educazione venatoria e naturalistica.
La Regione può richiedere alla Consulta di designare uno o più componenti per valutare il rendimento tecnico delle istituzioni di protezione e di produzione, nonchè il funzionamento tecnico ed economico dei territori autogestiti.
Capo II
Art. 42
Istituzione e compiti dell'azienda regionale per l'incremento della selvaggina
E' istituita l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (ARIS) avente i compiti di ripopolamento indicati all'art. 38. Essa non ha fini di lucro e, nel quadro dell'equilibrio economico della gestione, persegue fini immediati di pubblico interesse. A tale scopo l'azienda provvede a:
a) fornire i quantitativi di selvaggina stanziale richiesti dalla Regione, dagli enti locali e da gli altri enti ed organismi venatori per scopi di ripopolamento;
b) sperimentare e produrre nuove tecniche in grado di rendere più produttive le immissioni di selvaggina;
c) sperimentare nuove forme di allevamento e di ambientamento della specie di selvaggina idonea al ripopolamento del territorio regionale;
d) organizzare lo scambio delle esperienze tecniche di ripopolamento e di difesa della fauna selvatica e dell'ambiente naturale;
e) stabilire accordi di collaborazione con istituzioni similari;
f) assolvere ai compiti affidatile dal Consiglio e dalla Giunta regionale.
Per i compiti di ripopolamento l'ARIS gestisce impianti per la produzione della selvaggina in cattività o in campo aperto utilizzando le attrezzature della Regione che ad essa vengono affidate. Può altresì, a seguito di apposite convenzioni, gestire attrezzature di proprietà di Comuni o di Province e stipulare accordi con cooperative di allevamento o con privati al fine di acquisire, con le necessarie garanzie di qualità, quantitativi di selvaggina prodotti in cattività, necessari al ripopolamento, non coperti dalla capacità produttiva degli impianti in gestione diretta.
L'ARIS provvede inoltre ad acquistare direttamente, alle fondi di produzione, la selvaggina di cattura necessaria al ripopolamento venatorio ed al rinsanguamento delle specie. L'ARIS ha sede presso la Regione Emilia - Romagna.
Art. 43
Gestione dell'Azienda
L'Azienda ha un bilancio autonomo annesso al bilancio della Regione, e approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alle spese di esercizio l'ARIS provvede con:
a) i fondi di finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento di cui all'art. 38;
b) i proventi diversi derivanti da selvaggina fornita, servizi prestati su richiesta di enti locali ed organismi venatori;
c) introiti diversi.
La selvaggina prodotta, così come ogni prestazione fornita, viene valutata, agli effetti della gestione, al prezzo di costo.
Gli eventuali utili di gestione, accertati alla fine di ogni esercizio finanziario, dopo i prelievi per il fondo di riserva e per la provvista di nuove opere o servizi, sono di competenza della Regione.
Art. 44
Organi dell'Azienda
Sono organi dell'ARIS:
a) la Commissione amministratrice;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 45
Commissone amministratrice
La Commissione amministratrice è composta dal residente e da ventiquattro membri, così designati:
- otto membri dal Consiglio regionale, di cui tre designati dalla minoranza;
- otto membri dalle Province della Regione;
- otto membri dalle associazioni regionali dei cacciatori, di cui almeno tre in rappresentanza delle associazioni minoritarie.
La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. I singoli membri decadono in ogni caso al cessare dei Consigli o del Comitato che li hanno nominati.
Non possono essere nominate nella commissione amministratrice persone che abbiano interessi in attività concorrenti con quelle della Azienda.
In caso di dimissioni, o comunque di vacanza di posto, il membro nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
La Commissione può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda.
Art. 46
Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'articolo 62 dello Statuto della Regione.
Art. 47
Compiti della Commissione amministratrice
La Commissione amministratrice, nel quadro delle direttive del Consiglio regionale, svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare delibera sulle seguenti materie:
a) programmazione delle attività dell'Azienda;
b) predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
c) fissazione del listino per la contabilizzazione della selvaggina prodotta e dei servizi;
d) forme di collaborazione con enti similari;
e) programma degli acquisti di selvaggina;
f) schemi di convenzioni con enti locali per l'uso di attrezzature di produzione.
La Commissione trasmette alla Giunta ed al Consiglio dettagliate relazioni sulla gestione svolta e sul programma di produzione dell'esercizio successivo, allegate rispettivamente alle proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo.
La Commissione amministratrice viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per la predisposizione rispettivamente del bilancio di previsione e del consuntivo, entro il 1 settembre ed il 15 aprile.
La Commissione, inoltre, viene convocata dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti.
Art. 48
Esecutività delle deliberazioni
Le deliberazioni della Commissione amministratrice, di cui ai punti a) e b) del precedente articolo, vengono approvate mediante deliberazione del Consiglio regionale.
Le deliberazioni di cui ai punti c), d), e) ed f) del precedente articolo 47, vengono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 49
Compiti del Presidente
Il Presidente provvede a:
1) convocare e presiedere le sedute della Commissione amministratrice nonchè a curare l'esecuzione delle sue deliberazioni;
2) sovraintendere al regolare funzionamento economico e tecnico dell'azienda;
3) decidere i provvedimenti idonei al conseguimento degli scopi aziendali nell'ambito del bilancio di previsione e della programmazione regionale;
4) stipulare i contratti inerenti all'attività aziendale.
Art. 50
Il Direttore
Il Direttore viene nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente dell'Azienda - sentita la Commissione amministratrice - e viene scelto fra il personale regionale. Per accertate e particolari esigenze, può essere conferito incarico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 61 - III comma - dello Statuto della Regione.
Il Direttore provvede alla direzione tecnico - economica dell'Azienda. Presenta al Presidente, ogni quadrimestre, una relazione sulla situazione tecnico - economica della Azienda.
Art. 51
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti - con voto limitato - dal Consiglio regionale.
Art. 52
Servizi amministrativi e tecnici
L'Azienda, mediante apposita convenzione, può usufruire dell'assistenza scientifica del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna o di altri istituti specializzati.
L'Azienda può avvalersi, su richiesta del Presidente, dei servizi e degli uffici tecnici della Regione.
Il servizio cassa dell'Azienda viene svolto dall'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Regione, mediante apertura di apposito conto corrente fruttifero.
Art. 53
Personale dell'Azienda
Salvo che per le esigenze di lavoro stagionale e per quanto viene pattuito con le convenzioni stipulate con enti locali in ordine alle prestazioni del personale impiegato negli impianti assunti in uso a norma dell'articolo 42 - III comma - della presente legge, l'Azienda si avvale esclusivamente di personale regionale.
L'onere finanziario relativo a detto personale è a carico del bilancio dell'Azienda.
Art. 54
Finanziamento delle attività di ripopolamento
La Regione assegna annualmente all'ARIS i fondi necessari all'attuazione del programma dei ripopolamenti regionali, stanziando l'equivalente importo nell'apposito capitolo di bilancio.
Al finanziamento della spesa di cui al primo comma del presente articolo per l'esercizio finanziario 1974 determinata in lire 180.000.000, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di lire 180.000.000 e la riduzione di pari importo del fondo di cui al Capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.
Art. 55
Regolamento per il funzionamento dell'Azienda
Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, l'ARIS presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di regolamento di gestione.
Art. 56
Finanziamenti in conto capitale
Per le attività di cui al precedente articolo 42 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare conferimenti all'ARIS di fondi, attrezzature od impianti per l'importo di lire 70.000.000 nell'esercizio 1974 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1975, nonchè è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli enti convenzionati proprietari delle attrezzature e degli impianti affidati in gestione all'ARIS, da destinare all'ampliamento ed all'ammodernamento degli stessi, per gli importi di lire 200.000.000 nell' esercizio 1974 e di lire 50.000.000 nell'esercizio 1975.
Le spese di lire 70.000.000, per i conferimenti di fondi, attrezzature ed impianti, e di lire 200.000.000, per contributi agli enti convenzionati proprietari delle attrezzature e degli impianti affidati in gestione
all'ARIS, sono finanziate per l'esercizio 1974 mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.
Alla maggiore spesa di lire 270.000.000 dell'esercizio 1974, rispetto all'esercizio 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte con il maggiore gettito della tassa di circolazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno.
Art. 57
Riserve private e consorziali di caccia
Nei comprensori delle riserve scadute e non rinnovate dai Comitati provinciali della caccia e per i quali vige la sospensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 59 del TU delle leggi sulla caccia, il concessionario è tenuto al mantenimento delle tabelle perimetrali ed alla osservanza delle prescrizioni relative alla vigilanza nonchè alla difesa delle coltivazioni agricole dagli eventuali danni causati dalla selvaggina.
Il mantenimento della concessione stessa è subordinato al regolare adempimento delle prescrizioni ed al buon andamento della gestione da accertarsi annualmente, nelle forme opportune, al termine della campagna venatoria.
Il Comitato provinciale della caccia, sulla base degli accertamenti compiuti, può disporre la revoca della concessione.
Art. 58
Zone di protezione, bandite demaniali, zone di ripopolamento e cattura, oasi di rifugio istituite a norma degli articoli 23, 50, 52 e 67 bis del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016 e successive mo- dificazioni.
Sino a quando non siano stati adottati i provvedimenti istitutivi delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, previste agli articoli 3, 17 e 19 della presente legge, restano ferme le zone, le oasi e le bandite istituite a norma del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
Le tabelle delimitanti dette zone, oasi e bandite rimangono valide sino alla loro sostituzione.
Art. 59
Gestione provvisoria dei territori di caccia autogestita
La delimitazione dei territori di caccia autogestita e la formazione degli organismi di autogestione verranno completate prima dell'inizio della stagione venatoria 1976.
Sino a tale data, il regolamento regionale, di cui all'art. 25, penultimo comma, può prevedere che la validità dei tesserini rilasciati ai cacciatori per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita sia limitata a determinati ambiti territoriali provinciali.
Trascorso tale periodo, se, attreverso apposite verifiche, non sarà riscontrata una situazione di equilibrio nella consistenza faunistica dei vari territori, il Consiglio regionale potrà concedere proroga di una o più annate venatorie.
In detto periodo la gestione economica dei territori viene svolta, in ciascuna provincia, dai comitati provvisori di coordinamento costituiti dal Comitato provinciale della caccia d' intesa con le associazioni provinciali dei cacciatori a norma dell'articolo 33 della presente legge.
Art. 60
Forma dei pareri
I pareri espressi dalle Commissioni di gestione possono risultare dalle conclusioni delle riunioni di consultazione, appositamente convocate dalle Province.
Art. 61
Sanzioni
A chi commette in riferimento alle zone di ripopolamento, alle oasi ed alle bandite le infrazioni previste dal TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 43, 67 bis, 79 e 45 dello stesso testo unico.
In caso di danneggiamento provocato alla selvaggina da scarichi industriali e urbani, dall'uso di insetticidi, di pesticidi, di diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, i responsabili, a seguito di giudicato penale od in caso di oblazione, sono tenuti ad effettuare immissioni di selvaggina al fine di ricostituire il patrimonio faunistico.
La quantità, la qualità e le modalità delle immissioni vengono determinate - in contraddittorio con l'interessato - dalla Provincia, sentiti il Comitato provinciale della caccia ed il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.
Delle immissioni effettuate dovrà essere data comunicazione alla Giunta regionale.
I soggetti responsabili a norma del II comma saranno sottoposti altresì, quando ne siano in possesso, al ritiro del tesserino per l'esercizio venatorio in regime di caccia controllata ed autogestita, di cui al precedente articolo 25, con deliberazione della Giunta regionale, assunta in contraddittorio con l'interessato, per il periodo di un anno. Il decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato all'interessato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 gennaio 1974

Espandi Indice