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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 7

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1973, N. 20 " INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE" E PARZIALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 26 gennaio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole ", è sostituito dal seguente:
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi volti al potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di cooperative tra produttori agricoli o loro consorzi, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore dei soci.
Tali contributi potranno essere concessi anche a favore di coltivatori diretti che si associno per affidare ad un tecnico la direzione tecnica delle loro aziende, ovvero per attuare programmi di assistenza tecnica, ed a cooperative di conduzione.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.
L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.
Art. 2
I contributi di cui al I comma sono concessi a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori anche per gli scopi di cui all'articolo 2, punto 4, lettera a) della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno.
Art. 3
L'importo complessivo dei contributi da concedersi ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1973, n. 20 Sito esterno, è elevato, per l'esercizio 1973, da lire 1.200.000.000 a lire 1.780.000.000, di cui lire 150.000.000 per gli interventi previsti dal comma aggiuntivo dell'articolo precedente.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1973 in lire 580.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di lire 500.000.000 sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento del programma regionale di sviluppo ", quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973 in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, e mediante il prelevamento di lire 50.000.000 dal fondo di cui al capitolo n. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, e lo storno di lire 30.000.000 dal capitolo n. 66100.
Art. 5
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Capitolo 04200 Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno)
+ L.500.000.000
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Capitolo 68500 Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione
+ L.430.000.000
Capitolo 68510 Interventi a sostegno delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci.(Titolo II - Sezione IV - Categoria XI - Rubrica VII)( cni)
+ L.150.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Capitolo 66100 Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnica e degli allevamenti in genere.(Legge 6 luglio 1912, n. 832 Sito esterno; legge 29 giugno 1929, n. 1336 Sito esterno; legge 30 giugno 1954, n. 493 Sito esterno)
- L.30.000.000
Capitolo 75100 Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
- L.50.000.000
All'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:
Variazione in diminuzione:
Progetto di legge regionale per la costituzione dell' Ente di sviluppo agricolo e norme per la formazione e l'attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo
- L.50.000.000
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1974

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