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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 10
In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal componente effettivo più anziano fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
In caso di impedimento o di assenza anche del componente effettivo più anziano, assume le funzioni di presidente il terzo componente effettivo.
In caso di impedimento o di assenza di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.
L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità di data di nomina, dal numero dei voti riportati. A parità di voti, prevale l'età.

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