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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 11
In caso di impedimento o di assenza, il componente effettivo fra quelli eletti dal Consiglio regionale è sostituito dal componente elettivo supplente più anziano.
Per la valutazione dell'anzianità si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

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