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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 12
Quando all'ordine del giorno del Comitato o delle sezioni figurino atti indicati nell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, il presidente convoca anche il medico provinciale rispettivamente del capoluogo della regione o dei capoluoghi di ciascuna provincia.

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