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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 16
Nel corso delle adunanze possono, su richiesta di ciascun componente, essere sentiti funzionari dell'organo di controllo per informazioni e chiarimenti su singoli affari in trattazione.
L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti a mezzo lettera contenente anche l'indicazione della data e dell'ora fissate per la convocazione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, mediante avviso anche telefonico ai componenti, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno di essi si oppone. Può altresì deliberare, con voto unanime dei presenti, di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all' ordine del giorno.

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