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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 17
L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.
Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.

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