LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 18
Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia semplice o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo e, qualora sia direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.