Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 19
La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno due giorni, non festivi, precedenti la data fissata per l'adunanza, salvo il caso di convocazione d' urgenza.
In quest' ultimo caso la documentazione deve essere disponibile almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Espandi Indice