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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 2
I controlli sono esercitati da un Comitato e da sezioni decentrate costituiti nei modi stabiliti dalla legge.
Il Comitato e le sezioni decentrate costituiscono l'organo della Regione.
Essi non possono promuovere nè svolgere diretta attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni della società civile.
Il Comitato e le sezioni per il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
Essi durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro rinnovazione.

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