Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 21
Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale, indicando i nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza.
Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le indicazioni da lui rese durante la adunanza nella forma testuale da lui dettata.
I verbali sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.
Di essi si dà lettura ai fini dell'approvazione da fare constare a verbale nel corso della seduta successiva.

Espandi Indice