LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 22
I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.
Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autentica.