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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 22
I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.
Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autentica.

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