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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 23
La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi nello stesso giorno il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.

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