LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 23
La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi nello stesso giorno il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.