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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 25
L'annullamento per illegittimità degli atti sottoposti al controllo è pronunciato entro venti giorni dal ricevimento degli stessi, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio riscontrato.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.
Ove l'organo di controllo chieda all'ente locale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, i termini suddetti, rispettivamente di venti o di quaranta giorni, vengono interrotti. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, oppure di quaranta giorni quando si tratti di bilanci.
L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è formulata e comunicata entro il termine di cui al I o al II comma, e per una sola volta.
La decorrenza del termine è provata dal timbro - data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo.

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