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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 26
Quando l'organo di controllo ritenga di formulare osservazioni sul merito di una deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, deve, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, invitare con ordinanza motivata gli enti interessati a riprenderla in esame.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.
L'atto di conferma senza modificazioni della deliberazione da parte dell'ente locale comporta conferma della propria precedente motivazione.
L'ulteriore esame è limitato ai vizi di legittimità propri dell'atto di conferma e deve effettuarsi in tutti i casi nel termine di venti giorni.
L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è disciplinata secondo le modalità di cui al III, IV e V comma dell'articolo precedente.

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