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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 27
Il Comitato e le sezioni sono tenuti ad adottare le ordinanze di rinvio per il riesame o di annullamento nei termini perentori stabiliti dalla legge.
In mancanza della tempestiva adozione dei predetti provvedimenti, le deliberazioni degli enti locali devono intendersi esecutive ad ogni effetto.
Parimenti, le deliberazioni divengono esecutive quando i provvedimenti dell'organo di controllo vengono adottati dopo che i predetti termini sono trascorsi.

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