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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 28
I provvedimenti dell'organo di controllo, di cui all'articolo precedente, devono essere comunicati tempestivamente.
I provvedimenti adottati allo scadere dei termini perentori stabiliti dalla legge sono comunicati immediatamente per via telegrafica. In tal caso la comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio per riesame ovvero di annullamento. L'organo di controllo, entro cinque giorni, comunica il testo integrale del provvedimento adottato.

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