LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 3
L'organo di controllo pronuncia:
a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;
b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.
Per l'esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti, nei casi previsti dalla legge, nomina un commissario.
Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.