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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 3
L'organo di controllo pronuncia:
a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;
b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.
Per l'esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti, nei casi previsti dalla legge, nomina un commissario.
Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

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