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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 30
Il Comitato o le sezioni trasmettono al Presidente della Giunta gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della rappresentanza in giudizio della Regione.

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