LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 30
Il Comitato o le sezioni trasmettono al Presidente della Giunta gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della rappresentanza in giudizio della Regione.