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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 31
Il presidente del Comitato o della sezione formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
formula, d' intesa con gli altri componenti del Comitato o della sezione, proposte alla Giunta regionale circa il personale e il fabbisogno di spesa.
L'attività del Comitato e delle sezioni è diretta dai rispettivi presidenti secondo le norme della presente legge.

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