LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 32
I componenti del Comitato e quelli delle sezioni debbono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti ai quali siano direttamente interessati.