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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 33
La sede, gli apparati degli uffici e l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.
Fermo lo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o della sezione cui è destinato.

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