LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 33
La sede, gli apparati degli uffici e l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.
Fermo lo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o della sezione cui è destinato.