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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 34
Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del presidente, provvede agli incombenti che gli siano da questi commessi per il regolare funzionamento dell'organo.
Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dell'organo di controllo e del suo presidente oltrechè del personale degli uffici dell'organo stesso.
Nel caso di assenza o di impedimento del segretario, le sue funzioni sono svolte da un funzionario tra quelli più elevati in grado addetti all'organo, designato dal presidente del Comitato di controllo o della sezione decentrata.

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